Decisione 2003/642/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all'applicazione a Gibilterra della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea,
vista la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea1 (qui di seguito "la convenzione sulla corruzione"),
La convenzione sulla corruzione è stata stabilita con atto del Consiglio il 26 maggio 1997.
Nella convenzione sulla corruzione non vi è alcuna disposizione relativa alla sua applicazione a Gibilterra.
La convenzione sulla corruzione e diverse altre convenzioni stabilite sulla stessa base sono state concluse nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea anteriormente al 1o giugno 2000(2) e non erano all'epoca estese a Gibilterra.
Il Regno Unito è responsabile delle relazioni internazionali di Gibilterra.
È auspicabile che la convenzione sulla corruzione si applichi a Gibilterra,
DECIDE:
Art. 1
La convenzione sulla corruzione è applicabile a Gibilterra.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (2) Data in cui sono entrati in vigore gli accordi tra la Spagna e il Regno Unito sulle autorità di Gibilterra nel quadro degli strumenti dell'UE e CE e dei relativi trattati.