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Decisione della Commissione del 24 luglio 2003 relativa all'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva servizio universale (2003/548/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)1, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

L'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva servizio universale stabilisce che l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)2.

L'insieme minimo di linee affittate è definito nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate3, abrogata dal 25 luglio 2003 dalla direttiva quadro.

La presente decisione garantisce la continuità della base giuridica dell'insieme minimo di linee affittate ai fini dell'attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva quadro e della direttiva servizio universale. L'insieme minimo di linee affittate definito nella presente decisione è identico a quello stabilito dalla direttiva 92/44/CEE, salvo che i riferimenti alle norme europee di telecomunicazioni (ETS) sono sostituiti da riferimenti alle norme europee (EN), come stabilito dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) nel 2001. Tuttavia, le linee affittate conformi alle precedenti norme ETS continuano ad essere considerate conformi ai requisiti stabiliti per l'insieme minimo di linee affittate.

La presente decisione definisce l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate e forma parte integrante dell'elenco di norme pubblicato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro 2002/21/CE. L'attuale versione dell'elenco di norme, contenente le sole disposizioni facoltative, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel dicembre 20024. Per motivi legati alla loro differenza in termini di procedure e di efficacia giuridica è opportuno distinguere i capitoli dell'elenco di norme contenenti le disposizioni obbligatorie oggetto della presente decisione da quelli contenenti soltanto disposizioni facoltative.

Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

DECIDE:

Art. unico

L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate sono definiti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione