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Decisione 2003/563/PESC del Consiglio del 29 luglio 2003 relativa alla proroga dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista l'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia1,

La decisione 2003/202/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia2 stabilisce che la durata prevista dell'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è di sei mesi a decorrere dal 31 marzo 2003.

Con lettera indirizzata al segretario generale/alto rappresentante in data 4 luglio 2003, il presidente dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Signor Trajkovski, ha invitato l'Unione europea a prorogare l'operazione "Concordia" fino al 15 dicembre 2003 mantenendo il mandato e il quadro giuridico attuali.

Il 7 luglio 2003, il Comitato dei contributori ha espresso il parere che l'operazione dovrebbe essere prorogata fino al 15 dicembre 2003.

Il Comitato politico e di sicurezza ha valutato i progressi compiuti nella realizzazione dell'operazione "Concordia" e ha convenuto, l'11 luglio 2003, sulla scorta del parere del Comitato militare dell'Unione europea datato 7 luglio 2003, di raccomandare che l'operazione sia prorogata fino al 15 dicembre 2003.

Il 24 luglio 2003 il Comitato militare dell'Unione europea ha presentato al Comitato politico e di sicurezza un parere sul modo di provvedere al comando per la forza per l'operazione "Concordia" al di là del 30 settembre 2003.

Si è proceduto ad uno scambio di lettere con la NATO sul proseguimento della messa a disposizione, del controllo, della restituzione e del richiamo dei mezzi e delle capacità della NATO per l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alle condizioni previste dall'accordo specifico concluso fra l'Unione europea e la NATO in data 17 marzo 2003.

I paesi dell'Euroforza hanno proposto il 17 luglio 2003 che questa fornisca il quadro per il comando della forza per l'operazione "Concordia" a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha convenuto di prorogare l'operazione, alle condizioni precedenti, per un ulteriore breve periodo fino al 15 dicembre 2003, ha espresso il suo apprezzamento per le prestazioni della Francia come paese responsabile dell'inquadramento a livello di comando della forza per l'operazione ed ha gradito l'offerta di Eurofor di riprendere dalla Francia la responsabilità di inquadrare il comando per la forza dell'operazione.

Non sono previste modifiche dei parametri finanziari dell'operazione "Concordia" a decorrere dal 1o ottobre 2003. Non è pertanto d'applicazione, per il restante periodo di tale operazione, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento finanziario allegato alla decisione del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'istituzione di un meccanismo di finanziamento operativo al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

I termini stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario summenzionato non possono essere rispettati.

Il Comitato politico e di sicurezza continuerà ad esaminare la situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in vista di future appropriate decisioni che il Consiglio vorrà adottare.

Conformemente all'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce al finanziamento dell'operazione.

DECIDE:

Art. 1

L'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è prorogata fino al 15 dicembre 2003.

Art. 2

1. Il maggiore generale Luis Nelson Ferreira dos Santos è nominato comandante della forza dell'Unione europea a decorrere dal 1o ottobre 2003.

2. Eurofor assume dalla Francia la responsabilità a livello di comando per la forza dell'operazione a decorrere dal 1o ottobre 2003.

Art. 3

1. Non si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento finanziario allegato alla decisione del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'istituzione di un meccanismo di finanziamento operativo al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento finanziario di cui al paragrafo 1, il bilancio che copre l'esercizio finanziario successivo è approvato dalla presidenza al più tardi il 30 settembre 2003.

3. L'amministratore del meccanismo di finanziamento operativo istituito per finanziare i costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato a chiedere agli Stati membri contributori il versamento di un contributo fino a 800000 EUR.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini