Decisione RDC/3/2003 del Comitato politico e di sicurezza del 31 luglio 2003 che modifica la decisione RDC/1/2003 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (2003/605/PESC)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2003/423/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,1 in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,
Ai sensi della decisione RDC/1/2003 del 1o luglio 20032, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha accettato il contributo di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
Con lettera del 17 luglio l'ambasciatore di Cipro presso l'Unione europea ha offerto un contributo all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
Il 28 luglio 2003, a seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione, il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha convenuto di raccomandare al CPS di accettare un ufficiale di Cipro.
È pertanto necessario modificare la decisione RDC/1/2003,
DECIDE:
Art. 1
L'articolo 1 della decisione RDC/1/2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo è sostituito dal seguente:
Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti Stati terzi sono accolti per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo:
Brasile
Canada
Cipro
Ungheria
Sudafrica."
Art. 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003. Per il Comitato politico e di sicurezza M. Melani Presidente