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Decisione del Consiglio del 25 agosto 2003 che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (2003/631/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto l'accordo interno tra i rappresentanti di governo degli Stati membri relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE1, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE2, prevede l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Il governo liberiano continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale situazione in Liberia non garantisce il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

La situazione politica e di sicurezza in Liberia si è deteriorata drammaticamente dopo l'adozione della decisione 2002/274/CE. Questa condizione costituisce pertanto un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-CE.

È di conseguenza necessario riesaminare le condizioni in cui possono essere messi a disposizione i fondi destinati alla Liberia al fine di permettere di sostenere il processo di pace nel paese, in particolare attraverso un eventuale sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino delle strutture democratiche,

DECIDE:

Art. 1

Le misure specificate nell'allegato progetto di lettera indirizzata al ministro degli Affari esteri della Liberia appropriate per un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), dell'accordo di partenariato ACP-CE. Dette misure scadono il 31 dicembre 2004. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.

Art. 2

Le misure adottate dalla Commissione, di cui all'articolo 2 della decisione 2002/274/CE, cessano di applicarsi a partire dall'entrata in vigore della presente decisione.

Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini