Decisione del Consiglio del 25 agosto 2003 che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (2003/631/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti di governo degli Stati membri relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE1, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE2, prevede l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 97, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.
Il governo liberiano continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale situazione in Liberia non garantisce il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
La situazione politica e di sicurezza in Liberia si è deteriorata drammaticamente dopo l'adozione della decisione 2002/274/CE. Questa condizione costituisce pertanto un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-CE.
È di conseguenza necessario riesaminare le condizioni in cui possono essere messi a disposizione i fondi destinati alla Liberia al fine di permettere di sostenere il processo di pace nel paese, in particolare attraverso un eventuale sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, a un programma di smobilitazione e reinserimento, al potenziamento istituzionale e al ripristino delle strutture democratiche,
DECIDE:
Art. 1
Le misure specificate nell'allegato progetto di lettera indirizzata al ministro degli Affari esteri della Liberia appropriate per un caso di urgenza particolare ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettere b) e c), dell'accordo di partenariato ACP-CE. Dette misure scadono il 31 dicembre 2004. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.
Art. 2
Le misure adottate dalla Commissione, di cui all'articolo 2 della decisione 2002/274/CE, cessano di applicarsi a partire dall'entrata in vigore della presente decisione.
Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 agosto 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini