Decisione del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa alla conclusione di accordi bilaterali tra la Comunità europea e rispettivamente la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2004/330/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, la prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che gli accordi bilaterali tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, e la Repubblica di Slovenia che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono stati negoziati e dovrebbero essere approvati;
DECIDE:
Art. 1
Gli accordi bilaterali tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, e la Repubblica di Slovenia che istituiscono una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono approvati dalla Comunità europea.
Il testo degli accordi e degli allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a trasmettere a nome della Comunità la nota di cui all'articolo 16 dell'accordo(1).
Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato del Consiglio.