Decisione 2003/693/PESC del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/423/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo1.
L'articolo 10, paragrafo 2, di tale azione comune dispone che il Comitato politico e sicurezza (CPS) adotta le misure appropriate per quanto riguarda le disposizioni concernenti la partecipazione e, se richiesto, le sottopone al Consiglio.
In seguito alla decisione del Consiglio del 21 luglio 2003 che autorizzava la presidenza, assistita ove necessario dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati, la Presidenza, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo.
È opportuno approvare tale accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini