Decisione 2003/725/GAI del Consiglio del 2 ottobre 2003 che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, del Regno di Spagna e della Repubblica francese,
visto il parere del Parlamento europeo,
Occorre modificare le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni1 per quanto riguarda l'osservazione transfrontaliera ed estenderne l'ambito di applicazione per aumentare le possibilità di successo delle indagini giudiziarie, in particolare per i reati connessi con la criminalità organizzata.
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen2.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, contemplato dall'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo3,
DECIDE:
Art. 1
Le disposizioni di cui all'articolo 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni sono modificate come segue:
1.
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Gli agenti di uno Stato membro che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, o, in quanto parte necessaria di detta indagine, una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi per ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata e debitamente giustificata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.";
2.
il paragrafo 7 è modificato come segue:
a) al terzo trattino, il termine "stupro" è sostituito dai termini "reati gravi di natura sessuale";
b) al quinto trattino, i termini "moneta falsa" sono sostituiti dai termini "contraffazione e falsificazione di mezzi di pagamento";
c) sono aggiunti i trattini seguenti:
— traffico di clandestini,
— riciclaggio di denaro,
— traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive,
— partecipazione a un'organizzazione criminale, nei termini previsti nell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla possibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea,
— reati di terrorismo nei termini previsti nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, nella lotta contro il terrorismo."
"- truffa aggravata,
Art. 2
1. La presente decisione non vincola l'Irlanda.
2. La presente decisione non si applica a Gibilterra.
3. La presente decisione si applica alle isole Normanne solo fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2000/365/CE.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 2 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Pisanu