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Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2003 relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna) (2003/785/CE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio1, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea2,

vista la proposta della Commissione,

L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede le modalità per mobilitare gli stanziamento del fondo.

I danni causati dal naufragio della Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dell'eruzione dell'Etna adempiono alle condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,

DECIDONO:

Art. 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 56250000 EUR in stanziamento di impegno.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini