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Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002 (2004/42/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

Il 1o dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra1.

A norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il commercio dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in seguito denominata "CECA") è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo.

Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio2, approvato a nome della CECA con la decisione 2002/603/CECA della Commissione3.

Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sul commercio di taluni prodotti dell'acciaio, le parti hanno convenuto che l'accordo avrebbe dovuto rimanere in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Le parti hanno avviato le consultazioni conformemente a quanto previsto nel verbale concordato n. 2 dell'accordo summenzionato e hanno convenuto di estendere l'ambito dei prodotti contemplati dall'accordo anche ai gruppi di prodotti SA5 e SA6 fissando limiti quantitativi corrispondenti,

DECIDE:

Art. 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la CECA e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio del 9 luglio 2002 è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli