Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius (2003/822/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
La finalità della commissione del Codex alimentarius è, tra l'altro, di sviluppare e armonizzare le norme sanitarie a livello mondiale e di emanare direttive e raccomandazioni concernenti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, i prodotti alimentari, gli additivi e i contaminanti presenti negli alimenti, i mangimi, i medicinali veterinari, i pesticidi, con particolare riguardo ad aspetti quali l'etichettatura, i metodi di campionamento e di analisi, i codici di etica, le buone pratiche agricole e le misure d'igiene, allo scopo di proteggere la salute dei consumatori e garantire la lealtà delle pratiche seguite nel commercio internazionale. Tali obiettivi corrispondono a quelli della Comunità europea relativamente alle misure intese a proteggere la vita e la salute di uomini, animali e piante o a salvaguardare l'ambiente, alle misure applicabili al commercio internazionale in questi settori e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali con riguardo ai prodotti alimentari, agli additivi e ai contaminanti, all'etichettatura e ai metodi di campionamento e di analisi, a garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato interno e delle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
Dal 1994, da quando cioè sono entrati in vigore gli accordi dell'OMC, in particolare l'accordo sull'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) e l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT), le norme, direttive e raccomandazioni del Codex alimentarius hanno acquisito una maggiore rilevanza giuridica grazie al riferimento al Codex alimentarius contenuto negli accordi dell'OMC e alla presunzione di conformità conferita alle pertinenti misure nazionali basate su tali norme, direttive o raccomandazioni, adottate dalla commissione del Codex alimentarius.
La Comunità europea dovrebbe poter esercitare la propria competenza e svolgere il proprio ruolo nelle fasi di elaborazione, discussione e adozione di norme, direttive o raccomandazioni in sede di commissione del Codex alimentarius o dei suoi organi sussidiari. L'adesione della Comunità europea al Codex alimentarius come membro a pieno titolo, insieme agli Stati membri, è necessaria affinché gli interessi capitali della Comunità stessa e dei suoi Stati membri in materia di sanità pubblica o altro siano tenuti in debita considerazione nel corso dell'elaborazione, discussione e adozione di tali norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni in sede di commissione del Codex alimentarius.
L'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo contribuirebbe ad armonizzare maggiormente le norme, direttive, raccomandazioni o altre disposizioni adottate dalla commissione del Codex alimentarius con gli altri obblighi internazionali contratti in questo settore dalla Comunità europea.
Il 26 novembre 1991 la Comunità europea è divenuta membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
L'articolo 2 dello statuto della commissione del Codex alimentarius attribuisce alla Comunità europea, in quanto membro della FAO, il diritto di diventare membro a pieno titolo anche della commissione del Codex alimentarius.
Il Consiglio, con decisione del 21 dicembre 1993, ha autorizzato la Commissione a negoziare le condizioni e le modalità dell'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius come membro a pieno titolo sulla base delle competenze della Comunità europea, della sua posizione in seno alla FAO, nonché degli obiettivi e delle caratteristiche peculiari della commissione del Codex alimentarius.
I diritti e gli obblighi delle organizzazioni aderenti alla FAO sono applicabili, mutatis mutandis, all'adesione della Comunità europea alla commissione del Codex alimentarius; a tale fine, sono già state prese le necessarie decisioni per adattare le disposizioni pertinenti del regolamento interno della commissione del Codex alimentarius e dei suoi organi sussidiari.
L'esito dei negoziati condotti dalla Commissione europea è considerato soddisfacente alla luce degli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e tenuto conto delle particolari caratteristiche della commissione del Codex alimentarius.
È necessario predisporre le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri ai lavori della commissione del Codex alimentarius, in modo da garantire che la loro adesione sia il più possibile profittevole alla Comunità stessa e agli Stati membri.
In considerazione di quanto sopra esposto, è necessario che la Comunità europea aderisca alla commissione del Codex alimentarius.
I direttori generali della FAO e dell'OMS hanno approvato le modifiche alle norme di procedura adottate dalla 26a sessione della commissione del Codex alimentarius il 30 giugno 2003, con la quale si permette alle organizzazioni di integrazione economica regionale di diventare membri del Codex,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità europea presenta una domanda di adesione alla commissione del Codex alimentarius, accompagnata da uno strumento formale con il quale essa dichiara di accettare gli obblighi sanciti dallo statuto della commissione del Codex alimentarius in vigore al momento dell'adesione (allegato I) e da una dichiarazione unica sull'esercizio delle competenze (allegato II).
2. Il presidente del Consiglio è competente ad espletare le procedure necessarie a questo scopo.
Art. 2
L'intesa tra il Consiglio e la Commissione sulla preparazione delle riunioni e degli interventi relativi al Codex alimentarius e sull'esercizio del diritto di voto, che figura nell'allegato III, si applica tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) Parere del 7 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).