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Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 che istituisce una squadra incaricata di preparare la creazione dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (2003/834/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quando segue:

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha incaricato "gli appropriati organi del Consiglio di avviare le necessarie azioni per creare, nel corso del 2004, un'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti", soggetta all'autorità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri.

Il progetto di trattato che istituisce una costituzione per l'Europa elaborato dalla convenzione europea, presentato durante il Consiglio europeo di Salonicco, prevede la creazione di un'agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

Con decisione 2003/664/CE1, il comitato dei rappresentanti permanenti ha istituito un gruppo di preparazione ad hoc incaricato di svolgere i lavori per la creazione dell'agenzia.

Dovrebbe essere istituita una squadra preparatoria composta di esperti, incaricata di portare avanti i lavori preparatori per la creazione dell'agenzia, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 17 e 18 novembre 2003 e alla relazione ad esse allegata. Tale squadra sosterrà il Consiglio e i relativi organi competenti nei lavori finalizzati alla creazione dell'agenzia,

DECIDE:

Art. 1

È istituita una squadra per la creazione dell'agenzia (AET), incaricata di predisporre le condizioni per l'insediamento operativo e il funzionamento dell'agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti. Il mandato della squadra per la creazione dell'agenzia, comprese la sua missione e la sua composizione, è definito nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

L'AET fa parte del segretariato generale del Consiglio. Essa è istituita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ed è sottoposta alla sua autorità.

Art. 3

Gli Stati membri e gli Stati aderenti distaccano presso il segretariato del Consiglio esperti nazionali destinati alla squadra per la creazione dell'agenzia. La procedura e i criteri di selezione sono definiti nell'allegato.

Art. 4

1. Gli Stati membri e gli Stati aderenti si fanno carico degli stipendi e delle indennità spettanti ai rispettivi esperti nazionali distaccati presso il Consiglio e partecipanti all'AET.

2. I funzionari distaccati dell'Unione europea continuano ad essere retribuiti dalla rispettiva istituzione.

3. I costi operativi e amministrativi dell'AET sono a carico del segretariato generale del Consiglio sotto forma di contributo in natura.

Art. 5

Gli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri e dagli Stati aderenti sono soggetti alla decisione 2003/479/CEE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio2, fatte salve le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4 della presente decisione.

Art. 6

Il mandato dell'AET scade alla data di entrata in funzione dell'agenzia o il 31 dicembre 2004, a seconda della data più prossima.

Art. 7

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini