Decisione 2003/847/GAI del Consiglio del 27 novembre 2003 relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea,
vista l'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica italiana,
Relazioni sulla valutazione dei rischi rappresentati dalle sostanze 2C-I (2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina), 2C-T-2 (2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina), 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina) e TMA-2 (2,4,5-trimetossianfetamina) sono state elaborate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'azione comune 97/396/GAI, in occasione di una riunione convocata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sotto gli auspici del suo comitato scientifico.
Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono derivati dell'anfetamina aventi le caratteristiche strutturali delle fenetilamine associate ad attività allucinogena e stimolante. Alle sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non è stata ascritta nella Comunità europea alcuna intossicazione letale o non. Tuttavia la 2C-I, la 2C-T-2, la 2C-T-7 e la TMA-2 sono allucinogeni che comportano rischi potenziali comuni alle altre sostanze allucinogene, quali 2C-B, DOB, TMA e DOM, già classificate nell'elenco I e II della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Non si può pertanto escludere un rischio di tossicità acuta o cronica.
Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non figurano attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
Attualmente, la 2C-I e la 2C-T-2 sono soggette a controlli a norma della legislazione nazionale in materia di droga di cinque Stati membri; la 2C-T-7 e la TMA-2 sono soggette a controlli in quattro Stati membri.
Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non hanno alcun valore terapeutico o uso industriale.
La 2C-I è stata individuata in quattro Stati membri; la 2C-T-2 e la 2C-T-7 sono state individuate in sei Stati membri; la TMA-2 è stata individuata in cinque Stati membri. Attualmente uno Stato membro ha registrato un caso di traffico internazionale di 2C-T-2 in cui erano coinvolti due Stati membri; non è stato registrato alcun traffico internazionale di 2C-I, 2C-T-7 e TMA-2. Laboratori coinvolti nella produzione di 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono stati posti sotto sequestro in tre Stati membri. In uno di tali Stati membri il sequestro di un ingente quantitativo del precursore intermedio 2C-H e della relativa documentazione sembra indicare una produzione di 2C-I. I precursori chimici principali delle sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono disponibili in commercio.
Occorre che gli Stati membri sottopongano le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima,
DECIDE:
Art. 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre la 2C-I (2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina), la 2C-T-2 (2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina), la 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)propiltiofenetilamina) e la TMA-2 (2,4,5-trimetossianfetamina) a misure di controllo e a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.
Art. 2
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, dell'azione comune 97/396/GAI, gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dalla data in cui la stessa prende effetto.
Entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione prende effetto, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure che sono state adottate.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente R. Castelli