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Decisione 2003/856/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2003 concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista l'azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

Il Consiglio è chiamato a decidere il bilancio definitivo per l'esercizio 2004,

DECIDE:

Art. 1

1. Un importo di 17,5 milioni di EUR per i costi operativi dell'EUPM nel 2004 è finanziato in comune attingendo al bilancio comunitario.

2. La gestione delle spese finanziate dal bilancio comunitario specificate al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e alle norme comunitarie che si applicano alle questioni di bilancio, salvo che il prefinanziamento rimanga di proprietà della Comunità.

Art. 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini