Decisione della Commissione del 9 dicembre 2003 che chiude il procedimento transitorio di salvaguardia specifico per prodotto riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (2003/855/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi1, in particolare l'articolo 8, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 427/2003,
Il 20 giugno 2003, il governo spagnolo ha informato la Commissione che alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (in appresso "mandarini"), originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"), venivano importati nella Comunità in quantitativi talmente maggiorati da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria, fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri di cui agli articoli 1 e 2 di detto regolamento, e informato la Commissione che l'andamento delle importazioni imponeva di prendere misure di salvaguardia ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/942 e (CE) n. 3285/943.
La Spagna ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame originario della Cina nella Comunità europea stavano registrando un rapido incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari, e che in particolare negli ultimi anni si era osservata una loro crescita repentina.
La Spagna ha affermato che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame ha avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dall'industria comunitaria, con un conseguente pregiudizio per questi ultima.
La Spagna ha fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dall'industria comunitaria, l'eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell'adottare misure di salvaguardia avrebbe comportato un pregiudizio a cui sarebbe poi stato difficile ovviare, e ha insistito perché tali misure venissero prese con urgenza.
La Spagna ha chiesto inoltre alla Commissione di avviare un'inchiesta di salvaguardia e di istituire misure provvisorie di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94.
La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.
L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. L'inchiesta si è basata sul regolamento (CE) n. 427/2003 ("inchiesta MTSSP") e sui regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94 ("inchiesta di salvaguardia generale erga omnes").
L'8 novembre 2003, la Commissione ha pubblicato il regolamento (CE) n. 1964/20034, che istituiva misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) in base alle risultanze preliminari dell'inchiesta di salvaguardia generale erga omnes. L'inchiesta è tuttora in corso, poiché si deve accertare se siano necessarie misure di salvaguardia definitive e stabilire, in caso affermativo, la forma e il contenuto delle misure stesse. Poiché le misure provvisorie istituite nell'ambito dell'inchiesta di salvaguardia generale erga omnes sono state giudicate sufficienti per tutelare l'industria comunitaria, non sono state istituite misure provvisorie sulla base dell'inchiesta MTSSP.
La Commissione ritiene che non sia nell'interesse della Comunità portare avanti due procedimenti che differiscono per le condizioni e l'eventuale risultato.
Non è quindi né opportuno né necessario proseguire l'inchiesta onde prendere misure di salvaguardia a norma del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio. In assenza di obiezioni del comitato consultivo, l'inchiesta MTSSP deve essere chiusa senza istituzione di misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
L'inchiesta avviata l'11 luglio 2003 dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 427/2003 della Commissione è chiusa.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione