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Decisione 2004/75/PESC del Consiglio dell'11 dicembre 2003 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL "Proxima") nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 29 settembre 2003, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")1.

L'articolo 13 dell'azione comune prevede che lo status del personale dell'EUPOL "Proxima" nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUPOL "Proxima", è stabilito in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

In seguito alla decisione del Consiglio, del 24 novembre 2003, che autorizza il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a nome di quest'ultima, il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, ha negoziato un accordo con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL "Proxima") nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL "Proxima") nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

La decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini