Decisione della Commissione del 16 dicembre 2003 relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali [notificata con il numero C(2003) 4328] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (2004/307/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo1 e viste le osservazioni trasmesse,
I. PROCEDIMENTO1 Con lettera del 22 febbraio 1993, registrata il 26 febbraio 1993, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di misure di aiuto della Regione siciliana a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e di modifica di regimi di aiuto vigenti nel settore agricolo. Il progetto è stato registrato come aiuto di Stato N 126/93.
Con lettera del 17 marzo 1993, la Commissione ha chiesto alcuni complementi d'informazione. Non essendo pervenuta risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 15 giugno 1993 la Commissione ha invitato le summenzionate autorità a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni da tale data. La Commissione ha inviato un ulteriore sollecito in data 20 agosto 1993.
In esito ai summenzionati solleciti, le autorità italiane hanno trasmesso una risposta incompleta con lettera del 16 settembre 1993, protocollata il 26 settembre 1993. Con lettera del 14 ottobre 1993, la Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere in modo esauriente alle domande formulate nella lettera del 17 marzo 1993.
Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 14 febbraio 1994, registrata il 22 febbraio 1994.
Dalla risposta fornita nella lettera del 14 febbraio 1994 è risultato che il progetto di misure di aiuto notificato dalle autorità italiane il 22 febbraio 1993 era stato nel frattempo adottato come legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993(2) (in appresso "legge regionale n. 6/93") e che la nuova legge conteneva ulteriori misure, non riportate nella notifica iniziale alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha quindi deciso di iscrivere l'aiuto nel registro degli aiuti non notificati con il NN 31/94.
Con telex del 30 marzo 1994, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di trasmettere il testo definitivo della legge regionale n. 6/93 e di fornire complementi d'informazione.
Non avendo ricevuto risposta alla summenzionata lettera, con lettera del 21 giugno 1994 la Commissione ha sollecitato le autorità siciliane a trasmettere le informazioni richieste.
Le autorità italiane hanno risposto al sollecito della Commissione con lettere del 14 luglio 1994 e del 14 settembre 1994, protocollata il 16 settembre 1994.
Con lettera del 2 marzo 1995, la Commissione informava l'Italia di non avere obiezioni nei confronti delle misure di aiuto di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 6/93 in quanto non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti del rifinanziamento degli aiuti di cui all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 3 e seguenti, della legge regionale (Sicilia) n. 13/86(3). Tuttavia, con la stessa lettera la Commissione ha informato l'Italia che si riservava di esaminare detti aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in occasione dell'adozione dei criteri generali per la valutazione degli aiuti erogati sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.
Con la stessa lettera la Commissione ha informato inoltre l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e della legislazione nazionale italiana in materia di sostegno all'agricoltura a seguito di calamità naturali.
La Commissione ha motivato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non solo nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, bensì anche nei confronti della legislazione nazionale italiana in materia di calamità naturali richiamandosi all'impossibilità pratica di valutare la compatibilità, rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie, degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, che ha istituito aiuti a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali, se non si tiene conto della legislazione nazionale in materia, alla quale la legge n. 6/93 fa costante riferimento e di cui non si può escludere il cumulo con gli aiuti in esame(4).
Per poter procedere all'esame della legge regionale n. 6/93 ed effettuare la valutazione della legislazione nazionale in materia di calamità naturali, nell'ambito dell'avvio del procedimento la Commissione ha invitato le autorità italiane a trasmettere i testi di seguito elencati, che non erano stati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:
- tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento che riguardavano, modificavano o applicavano la legge nazionale n. 590 del 15 ottobre 1981 "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", che costituiva la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali alla quale la legge n. 6/93 faceva riferimento e congiuntamente alla quale la legge n. 6/93 doveva essere valutata,
- tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento che riguardavano, modificavano o applicavano il decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990, coordinato con la legge di conversione n. 31 del 30 gennaio 1991 recante "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990"(5) rispetto a cui gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze specifiche,
- il testo della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale", che costituiva ed è tuttora la legge quadro nazionale vigente in materia di calamità naturali; il testo di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
- il testo della legge nazionale n. 198 del 13 maggio 1985(6) rispetto alla quale gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze e quello di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
- rispetto agli atti summenzionati, tutti gli elementi atti a definire il campo d'applicazione delle misure ivi contenute, i criteri di concessione degli aiuti e le competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome in materia di concessione degli aiuti.
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee7. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni.
Con lettera del 12 aprile 1995 le autorità nazionali italiane hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento relativo alle disposizioni nazionali in materia di calamità naturali e i testi di tutte le leggi nazionali, secondo quanto richiesto nell'ambito dell'avvio del procedimento. Le autorità nazionali italiane hanno invitato le autorità regionali siciliane ad inviare le loro osservazioni in merito alla legge regionale n. 6/93. Al riguardo non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte delle autorità regionali.
Con lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali e alla legge regionale n. 6/93. Per quanto riguarda quest'ultima legge, nella summenzionata lettera la Commissione ripeteva parte delle domande già formulate in precedenti richieste di complementi di informazione rivolte alle autorità italiane, alle quali queste ultime non avevano risposto. Nella stessa lettera(8) la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di dare risposte precise a tali domande, perché altrimenti la Commissione si sarebbe trovata costretta a decidere sulla sola base degli elementi disponibili al momento.
Con lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione in data 19 aprile 2000 in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali. Per quanto riguarda la legge regionale n. 6/93 le summenzionate autorità hanno precisato che le autorità regionali siciliane avrebbero provveduto a fornire i chiarimenti di competenza, che tuttavia la Commissione non ha mai ricevuto.
Con lettera del 29 gennaio 2001, inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso altri due testi connessi alla legge n. 185/92: il DM n. 100460 del 18 marzo 1993 recante le modalità di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 185/92 e il DPR n. 324 del 17 maggio 1996. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano che il DM n. 100460 del 18 marzo 1993 non ha mai trovato pratica applicazione.
Il 13 novembre 2002 i servizi della Commissione hanno deciso di scindere il fascicolo in esame in tre parti: l'aiuto di Stato C 12/A/95 concernente tutti gli aiuti per far fronte ai danni da calamità naturali concessi dall'Italia a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 fino al 31 dicembre 1999; l'aiuto di Stato C 12/B/95 concernente tutti gli aiuti concessi dalle autorità italiane a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, a decorrere dal 1o gennaio 2000; l'aiuto di Stato C 12/C/95 concernente gli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 e gli altri atti legislativi nazionali ivi citati.
Con lettera del 10 luglio 2003 la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione C(2003) 2048 def., del 9 luglio 2003, relativa all'aiuto di Stato C 12/A/95, concernente gli aiuti per far fronte ai danni da calamità naturali concessi dall'Italia a norma della legge n. 185, del 14 febbraio 1992 fino al 31 dicembre 1999.
Con lettera del 7 agosto 2003, le autorità italiane hanno sottolineato che, poiché l'imperfezione contenuta nella versione italiana del punto 11.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo9 (in appresso gli "Orientamenti comunitari") ha fuorviato i beneficiari, la stessa argomentazione contenuta nel considerando 129 della decisione relativa all'aiuto C 12/A/95, in merito al mancato recupero di aiuti incompatibili relativi all'assicurazione agricola, può essere applicato anche ai corrispondenti aiuti contenuti nel regime di aiuto C 12/B/95.
Con lettera del 23 settembre 2003 le autorità italiane hanno notificato un disegno di legge finalizzato all'abrogazione della legge n. 185/1992 e alla sua sostituzione con una nuova legge conforme al punto 11 degli orientamenti comunitari (aiuto N 449/2003).
Con lettera del 21 novembre 2003, protocollata il 24 novembre 2003 (come integrata dal fax del 25 novembre 2003) le autorità italiane hanno fornito informazioni e chiarimenti supplementari in merito all'applicazione della legge n. 185/1992 a partire dal 1o gennaio 2000.
La presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato concessi dall'Italia a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 a partire dal 1o gennaio 2000, ossia quelli esaminati nell'ambito dell'aiuto di Stato C 12/B/95. Gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/1992 prima del 1o gennaio 2000 nonché gli aiuti concessi a norma degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 e delle altre leggi nazionali ivi riferite sono esaminati nel quadro degli aiuti di Stato C 12/A/95 e C 12/C/95 e formano oggetto di decisioni distinte.
II. DESCRIZIONE Contenuto della legge n. 185/1992 (24) La legge n. 185 del 14 febbraio 1992 è la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali. La legge, attualmente in vigore, prevede un insieme organico di interventi per far fronte ai danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione subiti dagli agricoltori in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche o epizoozie (25) Le risorse destinate a indennizzare gli agricoltori dei danni derivanti dai summenzionati eventi provengono dal Fondo di solidarietà nazionale, che assegna alle singole regioni gli importi necessari per gli indennizzi. Con il Fondo, istituito nel 1970, è stato costituito un meccanismo automatico che consente di realizzare interventi specifici di difesa attiva e di difesa passiva nel settore agricolo senza dover ricorrere ogni volta ad apposite leggi di spesa.
La legge, che consta di dodici articoli, prevede quattro tipologie fondamentali di interventi:
1) aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche,
2) aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie,
3) aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche,
4) aiuti per il pagamento di premi assicurativi (iniziative di difesa passiva).
La legge non specifica le modalità pratiche di concessione degli aiuti. Le modalità di applicazione della legge sono illustrate, tra l'altro, nella circolare n. 7 (in appresso "circolare") del 28 maggio 1992, che il ministero italiano dell'Agricoltura ha trasmesso a tutte le regioni, alle province autonome di Bolzano e Trento, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario e a numerose associazioni di categoria operanti nel settore agricolo. Le autorità italiane hanno trasmesso la circolare alla Commissione subito dopo l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La lettura della legge n. 185/92 non può prescindere dalla circolare e quindi la valutazione della legge non può essere distinta da quella della circolare.
Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92) (28) L'articolo 3 della legge n. 185/92 definisce vari tipi di interventi a favore del settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche. Hanno titolo agli interventi di cui al summenzionato articolo le aziende agricole, singole ed associate, delle zone del territorio dichiarate colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dalle competenti autorità regionali. Spetta quindi a queste ultime accertare l'eccezionalità dell'evento e i conseguenti danni effettivi(10).
A norma dell'articolo 3 della legge n. 185/92, per poter beneficiare degli interventi, le aziende devono aver subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Nel calcolo della percentuale dei danni possono anche essere comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso della stessa annata agraria. Una successiva norma di modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185/92, ossia l'articolo 127, comma 1, della legge n. 388/2000, ha chiarito che gli eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda non devono essere stati oggetto di precedenti indennizzi.
La legge n. 185/92 non specifica per quali "calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali" gli agricoltori possano essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000, tuttavia, le autorità italiane hanno precisato che le tipologie sono state individuate nella circolare n. 7 del 28 maggio 1992. Nel modulo allegato alla circolare, su cui i potenziali beneficiari devono riportare i danni subiti, sono elencati i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno precisato che gli eventi in questione assumono carattere eccezionale soltanto quando determinano danni gravi sulla produzione lorda vendibile in misura non inferiore al 35 %. Nella lettera del novembre 2003, relativa agli aiuti erogati a partire dal 1o gennaio 2000, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito che, in ogni caso, per attivare le misure di sostegno della legge n. 185/92 (e quindi perché il beneficiario possa percepire l'aiuto di Stato) si devono determinare entrambe le condizioni seguenti: a) l'incidenza del danno sulla coltura colpita non deve essere inferiore al 35 % b) l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile non deve essere inferiore al 35 %(11).
Né la legge né la circolare illustrano le modalità di calcolo della produzione lorda vendibile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane avevano spiegato che il metodo di calcolo era articolato in tre tappe: a) calcolo della produzione lorda vendibile ordinaria:
- in base all'ordinamento produttivo aziendale si stimano i quantitativi ottenibili in regime di ordinarietà (assenza di danni) al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Ne viene quindi determinato il valore monetario - si determinano le entrate accessorie già incassate e che si prevede di incassare nel corso dell'anno, comprese le integrazioni al reddito quando previste e quando concedibili(12),
- la somma del valore della produzione e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile ordinaria; b) calcolo della produzione lorda vendibile effettiva ottenibile dopo il danno:
- in base al medesimo ordinamento aziendale si stimano i quantitativi ed il relativo valore monetario ottenibili dopo l'evento calamitoso,
- si calcolano le entrate accessorie ivi comprese le integrazioni al reddito se concedibili dopo il danno(13),
- il totale del valore della produzione ottenibile dopo il danno e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile al netto del danno subito; c) calcolo dell'incidenza del danno:
- il rapporto tra la produzione lorda vendibile ottenibile dopo l'evento calamitoso che ha prodotto il danno e la produzione lorda vendibile ordinaria rappresenta l'incidenza percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile.
Nella loro lettera del novembre 2003 relativa agli aiuti concessi a partire dal 1o gennaio 2000, le autorità italiane hanno indicato che le loro valutazioni relative alla produzione si basano su stime che, in base alla letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni. Le autorità italiane hanno considerato che tale metodologia fosse quindi pienamente conforme con quella indicata nel punto 11.3.2 degli orientamenti comunitari(14), in quanto la soglia minima di danno applicata per l'attribuzione degli aiuti è del 35 % (anziché del 30 % o del 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) e la produzione media ordinaria è calcolata su base triennale prendendo come riferimento campagne "normali" (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).
Per quanto riguarda i danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, la circolare stabilisce che quelli rientranti nell'ordinarietà stagionale, o ascrivibili ad incuria, ad imperizia, a mancata manutenzione o al degrado naturale delle opere sono esclusi dai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale. L'eccezionalità dell'evento va avvalorata da elementi tecnici inconfutabili derivanti da rilevazioni climatiche ufficiali e confrontati con quelli rilevati negli anni precedenti, con riferimento ad un periodo sufficientemente ampio da essere significativo ai fini dell'indagine statistica(15).
Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con la lettera del 20 novembre 2000 il danno viene calcolato a livello della singola azienda e il calcolo dell'aiuto tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore.
Nella loro lettera del novembre 2003 in merito agli aiuti erogati a partire dal 1o gennaio 2000, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito che l'aiuto è calcolato in base al danno subito da colture danneggiate in misura non inferiore al 35 %. Secondo le autorità italiane, il danno che abbia un'incidenza inferiore al 35 % non è rilevante ai fini dell'indennizzo ed è considerato rientrante nell'ordinario rischio di impresa. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre ulteriormente chiarito che, in conformità con il punto 11.3.6 degli orientamenti comunitari(16), le colture assicurate sono considerate come "non danneggiate" e che le perdite relative a colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto.
L'articolo 3 della legge n. 185/92 stabilisce che le aziende rispondenti alle condizioni suesposte possono beneficiare dei seguenti interventi: a) Misure di pronto intervento L'articolo richiama le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni.
Dalla summenzionata circolare si può desumere che gli aiuti vengono erogati in presenza di danni di notevole gravità e di situazioni di particolare bisogno che richiedono un pronto intervento. Nella categoria rientrano i contributi "una tantum" destinati alla parziale copertura del danno subito dagli agricoltori, tenendo conto delle spese sostenute per attenuare i danni ai prodotti, ivi comprese quelle per il trasporto, il magazzinaggio, la lavorazione e la trasformazione. La circolare che le autorità italiane hanno inviato alle regioni elenca le seguenti misure:
- contributo per ettaro in caso di perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali,
- contributo fino al 40 % del danno subito per la perdita delle scorte vive e fino al 30 % del danno subito per la distruzione delle scorte morte,
- contributo fino a 5 milioni di lire italiane (ITL) per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali(17),
- contributo fino a 50 milioni di ITL per i ripristini delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole,
- contributo fino al 100 % delle spese sostenute per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo di emergenza e comunque per non più di sei mesi,
- contributo fino al 90 % della spesa sostenuta per attenuare i danni ai prodotti. b) Contributi fino a 3 milioni di ITL a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli a titolo principale. Tale importo è elevabile a 10 milioni di ITL per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette. L'aiuto è commisurato all'80 % della spesa ammissibile ed è destinato a permettere di ripristinare il capitale di conduzione degli agricoltori. In alternativa a questo tipo di aiuto, i produttori agricoli che non hanno la qualifica di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale possono accedere a prestiti quinquennali agevolati. c) Prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, per consentire la conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo. Nell'ammontare del prestito possono essere comprese anche le rate delle operazioni di credito agrario, in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, anche se prorogate per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi. d) Mutui decennali a tasso agevolato per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale commisurati all'80 % della spesa effettiva per le piccole aziende, al 65 % per le aziende di medie dimensioni e al 50 % per le grandi aziende. Il contributo può essere erogato a sostegno degli interventi di ricostruzione e riparazione di fabbricati, di ripristino dei terreni e delle piantagioni arboree, di riparazione e sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti; infine, per l'acquisto di sementi e la ricostituzione delle scorte. e) Prestiti quinquennali a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legislazione comunitaria che, per effetto di danni alle produzioni dei soci, abbiano registrato riduzioni nei conferimenti dei soci colpiti dall'evento di cui trattasi, con conseguenti minori entrate. La riduzione dev'essere pari almeno al 35 % della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. Può essere presa in considerazione soltanto la riduzione dei conferimenti direttamente imputabile al calo della produzione causata dalla calamità naturale o da eventi assimilati. Non possono essere prese in considerazione le riduzioni imputabili ad altri fattori, come ad esempio la variazione della funzionalità delle cooperative, del numero dei soci o delle pratiche agronomiche. Inoltre, sono esclusi dagli interventi gli organismi cooperativi che ricorrono ad approvvigionamenti dal mercato in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata. L'ammontare del prestito agevolato è commisurato alle spese fisse di gestione e contenuto nel limite percentuale delle minori entrate. f) Concessione di contributi speciali alle cooperative frutticole e alle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili e la distillazione di "pomacee" (mele e pere). g) Le regioni possono inoltre erogare contributi fino al 100 % per il ripristino di strade e di reti idrauliche.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002(18) dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione.
Ad integrazione delle suesposte misure di cui all'articolo 3 della legge n. 185/92, l'articolo 4 dispone la proroga, per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che soddisfano i criteri per poter beneficiare degli interventi. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. L'articolo 5 della legge concede alle stesse aziende l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, in misura variabile da un minimo del 20 % ad un massimo del 50 % dell'importo dovuto.
Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 6 della legge n. 185/92) (39) L'articolo 6 autorizza i consorzi di produttori a concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. I contributi tengono conto delle mancate produzioni conseguenti al periodo di fermo dell'allevamento ordinato dalle autorità competenti. Lo Stato concorre fino al 50 % della spesa effettiva della cassa sociale.
L'articolo lascia la definizione delle modalità specifiche di applicazione della legge ad un decreto che doveva essere emanato dal ministero dell'Agricoltura. Su richiesta dalla Commissione, le autorità italiane hanno trasmesso il pertinente decreto (DM n. 100460 del 18 marzo 1993), che secondo quanto da esse dichiarato non ha mai trovato pratica applicazione (cfr. fax del 31 gennaio 2001, successivamente confermato dalla lettera del novembre 2003).
Il decreto disciplina i contributi a favore delle aziende zootecniche colpite da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, vescicolare, pleuropolmonite. Possono beneficiare delle provvidenze contributive soltanto le aziende che sono associate ad un consorzio di difesa delle produzioni agricole, denunciano il numero dei capi presenti in azienda entro il 30 marzo di ogni anno, si impegnano a versare la quota contributiva e a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento. Il contributo non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile che poteva essere ottenuta dagli animali abbattuti. Il decreto fissa il valore della produzione lorda vendibile per ogni capo di bestiame e per ogni anno. L'aliquota contributiva (entro il massimale del 40 %) tiene conto dei costi fissi aziendali e dell'iscrizione delle specie zootecniche nel libro genealogico. Il contributo complessivo è proporzionale al periodo di fermo dell'allevamento che comunque non può superare sei mesi per la specie bovina e tre mesi per la specie suina e ovicaprina. Il contributo dello Stato è versato ai consorzi dopo l'approvazione dei conti consuntivi, in relazione alle documentate richieste presentate alle autorità regionali competenti. In alternativa, i consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 185/92.
Iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche (articolo 8 della legge n. 185/92) (42) È prevista un'aliquota contributiva fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva(19) delle aziende (colture) contro le avversità atmosferiche. Si tratta in particolare delle reti antigrandine. I contributi sono destinati ai consorzi di difesa, che sono responsabili della realizzazione dei progetti. Inoltre, le spese di gestione e manutenzione degli impianti installati grazie al suindicato contributo possono beneficiare di un'aliquota contributiva del 50 %. I progetti di difesa attiva possono esseri finanziati solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il ministero dell'Agricoltura stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non si possono considerare economicamente convenienti i progetti di difesa attiva.
Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane nella lettera del 20 novembre 2000, e successivamente confermato nella lettera del novembre 2003, non è stata intrapresa nessuna iniziativa di difesa attiva, apparentemente per la mancanza di tecnologie adeguate per prevenire i danni da calamità naturali o da avversità atmosferiche.
Contratti di assicurazione (articolo 9 della legge 185/1992, come sostituito dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996) (44) Nelle loro lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003, le autorità italiane indicano che l'articolo 9 della legge n. 185/92 è stato sostituito dalle disposizioni contenute nel DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, sull'assicurazione agricola agevolata), emanato per adattare la legge italiana sull'assicurazione agevolata alle disposizioni comunitarie.
A norma dell'articolo 1 del DPR n. 324/1996, i consorzi di difesa costituiti in virtù della legge n. 364 del 25 maggio 1970, e della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, modificata dalla legge n. 185/1992 possono stipulare, per conto dei loro soci (se questi ultimi non agiscono direttamente), contratti di assicurazione a copertura delle perdite dovute ad avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. I contratti di assicurazione devono essere conclusi con compagnie di assicurazione singole o con compagnie di assicurazione che partecipano a consorzi conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3932/92(20). Le compagnie di assicurazione devono essere autorizzate ad operare nel ramo grandine. Gli agricoltori hanno facoltà di scegliere tra tre tipi di contratti(21): a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche (singole avversità a carico di singole colture); b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono anche riguardare perdite dovute a fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, nonché a epizoozie (più avversità atmosferiche che incidono su singole colture o strutture). Questa tipologia di contratto può riguardare anche i danni alla qualità; c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche che possono incidere in maniera superiore all'ordinario rischio di impresa (più avversità atmosferiche che incidono su più di una coltura o struttura).
In merito all'ordinario rischio di impresa, nella loro lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno precisato che esso è generalmente fissato al 10 %-15 %.
A norma dell'articolo 2 del DPR n. 324/1996 e in base ai chiarimenti forniti dalle competenti autorità nella loro lettera del novembre 2003, il contributo dello Stato alla spesa assicurativa ammissibile (che è stabilita in base a parametri determinati annualmente con decreto ministeriale sulla base di elementi statistici assicurativi, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune) non può superare il 50 % del costo effettivamente sostenuto per il pagamento del premio (65 % nelle zone ad alto rischio climatico, da individuarsi con decreto ministeriale). Nella lettera del novembre 2003 le autorità competenti hanno anche precisato che l'aiuto non è mai stato concesso per un importo superiore al 50 % del costo sostenuto per il pagamento del premio assicurativo, conformemente quanto previsto dal punto 11.5.1 degli orientamenti comunitari e che non è mai stata applicata la maggiorazione del contributo per le aree ad alto rischio climatico. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane avevano comunicato che il contributo statale sull'effettiva spesa sostenuta è mediamente ridotto al 30 % - 40 %. Nei pochi casi in cui è stato erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, il contributo pubblico complessivo non aveva mai superato il 65 %. Nella lettera del novembre 2003 le autorità competenti hanno indicato che, dalle informazioni trasmesse dalle regioni, risulta che solo poche di esse hanno erogato, per i premi assicurativi, aiuti integrativi al contributo statale nel periodo 2000-2003. In questi casi, tuttavia, secondo le informazioni ricevute dal ministero dell'Agricoltura, risulta che l'aiuto complessivo è stato contenuto nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio. Nei casi in cui l'aiuto è stato erogato per polizze assicurative relative a perdite causate da calamità naturali e da eventi assimilati (e pertanto con un tasso di aiuto eventualmente superiore al 50 %), questo poteva essere fatto in applicazione di uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione(22).
Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che una successiva modifica agli aiuti per contratti assicurativi è stata introdotta dall'articolo 127, comma 4 della legge 388/2000, che ha previsto la possibilità di erogare gli aiuti anche sulle polizze singolarmente stipulate da produttori non aderenti ad organismi associativi.
Oltre alla disposizione succitata, l'articolo 127 contiene altre disposizioni che, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, sono già state notificate alla Commissione(23), oppure non sono state ancora attuate(24), e devono pertanto essere notificate prima dell'attuazione. La presente decisione non riguarda pertanto l'articolo 127 della legge n. 388 del 2000, né le relative disposizioni di attuazione, e tiene conto del disposto dell'articolo 127, comma 4, solo nella misura in cui esso ha previsto la possibilità di erogare aiuti per polizze assicurative singolarmente stipulate da produttori non aderenti ad organismi associativi.
Occorre inoltre notare che l'articolo 127 della legge n. 388/2000 è stato modificato a partire dal 17 settembre 2002(25) dall'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N 636/02) e non forma oggetto della presente decisione.
III. VALUTAZIONE (51) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
La legge n. 185/92 dispone la concessione di aiuti mediante risorse pubbliche ad imprese agricole specifiche che ne trarranno innegabilmente un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole non destinate a beneficiare dello stesso contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si determina una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti non beneficiarie di tale intervento(26).
Le misure all'esame incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto il volume di scambi intracomunitari dei prodotti agricoli è considerevole, come risulta dalla tabella seguente(27) che riporta il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l'Italia e il resto dell'UE nel periodo 1993-2001(28).
>SPAZIO PER TABELLA> (54) Al riguardo si rammenta tuttavia che secondo la Corte di giustizia un aiuto ad un'impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri ed alterare la concorrenza qualora l'impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice. Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. È probabile pertanto che siffatto aiuto incida sugli scambi tra Stati membri e provochi distorsioni della concorrenza(29).
La Commissione conclude pertanto che le misure in esame rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
L'articolo 87, ai paragrafi 2 e 3, stabilisce le deroghe applicabili al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), sono manifestamente inapplicabili date la tipologia e le finalità degli aiuti in questione. L'Italia, invero, non ha invocato l'applicabilità né della lettera a) né della lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 2.
Anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è inapplicabile in quanto gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
In riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana.
Gli aiuti non sono nemmeno destinati a realizzare, né sono idonei a realizzare, le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
In considerazione della tipologia e delle finalità degli aiuti in esame, le uniche deroghe eventualmente applicabili sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c).
Disposizioni applicabili (62) L'applicabilità di una delle summenzionate deroghe dev'essere valutata alla luce delle disposizioni che disciplinano la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, ossia gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(30) (in appresso gli "orientamenti comunitari"), entrati in vigore il 1o gennaio 2000.
Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti, la Commissione applica gli orientamenti stessi a decorrere dal 1o gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data. Gli aiuti illegali di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE31 saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.
La legge n. 185/92 non è mai stata notificata alla Commissione ed è quindi entrata in vigore in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Essa rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 e dev'essere esaminata secondo le regole vigenti alla data di concessione dei relativi aiuti. Gli aiuti erogati in virtù di tale legge fino al 31 dicembre 1999 sono stati valutati in base alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari(32). Gli aiuti erogati a norma della stessa legge a partire dal 1o gennaio 2000 dovranno invece essere valutati in base ai nuovi orientamenti.
Come precisato al precedente considerando 23, la presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/1992 a decorrere dal 1o gennaio 2000. Gli aiuti concessi a norma della legge n. 185/1992 prima del 1o gennaio 2000 nonché gli aiuti concessi a norma degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e altre leggi nazionali ivi citate sono esaminati nel quadro degli aiuti di Stato C 12/A/95 e C 12/C/95 e sono oggetto di decisioni separate.
Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92) (66) Gli articoli in esame istituiscono aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche. Se erogati a partire dal 1o gennaio 2000, tali aiuti sono valutati in base al punto 11 (aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola) degli orientamenti comunitari(33). In base al punto 11.2 (aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali) degli orientamenti comunitari, finora la Commissione ha considerato come calamità naturali che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Tra gli eventi eccezionali che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato finora la Commissione ha accettato le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incendi nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dell'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.
D'altro canto, in base al punto 11.3 (aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche) degli orientamenti comunitari, secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.
Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della cultura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicato per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.
Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.
Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei considerando precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.
La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.
Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite al titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.
Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima.
In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.
Tipologia degli eventi disciplinati dalla legge e livello di danno che dà diritto all'indennizzo (75) La legge italiana menziona genericamente le calamità naturali e le avversità atmosferiche senza specificare alcun evento. La Commissione aveva invitato le autorità italiane a specificare le tipologie di eventi che, a determinate condizioni, davano diritto agli agricoltori di essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che le tipologie di eventi disciplinati dalla legge erano state individuate nella circolare esplicativa inviata a tutte le regioni e agli altri interessati. Il modulo allegato alla circolare, che i potenziali beneficiari dovevano compilare ai fini dell'accertamento dei danni subiti, riporta i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate.
Dei summenzionati eventi, solo le inondazioni e i terremoti sono calamità naturali che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e giustificano quindi la concessione di indennizzi indipendentemente dal livello del danno. Per quanto riguarda gli altri eventi, gli orientamenti comunitari parlano soltanto di gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità e prevedono che per poter beneficiare dell'aiuto, l'azienda agricola colpita deve aver registrato danni pari almeno alla soglia del 30 % calcolata secondo il metodo ivi illustrato. Negli Orientamenti comunitari non si parla di eccesso di neve, venti sciroccali, trombe d'aria, venti impetuosi e mareggiate, tuttavia tali eventi sono stati occasionalmente assimilati dalla Commissione agli eventi citati negli Orientamenti comunitari(34). Per tutte le avversità atmosferiche ivi contemplate, la legge italiana dispone che le aziende agricole colpite da eventi calamitosi hanno diritto all'indennizzo soltanto qualora abbiano subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile.
Né la legge né il documento esplicativo specificano il metodo di calcolo dei danni. A seguito della richiesta esplicita della Commissione, nelle lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003 le autorità italiane hanno indicato il metodo di calcolo utilizzato. Come si evince dalla descrizione di cui ai precedenti considerando da 28 a 32, il metodo adottato dalle autorità italiane per calcolare la perdita di produzione non coincide esattamente con quello proposto dalla Commissione.
Infatti, mentre la Commissione richiede la presenza di perdite del 30 % (20 %) della produzione normale della coltura rilevante, calcolata su un periodo di riferimento equivalente alle tre campagne precedenti, esclusi gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche, le autorità italiane richiedono la presenza di perdite del 35 % sia sulla coltura rilevante sia sulla produzione lorda vendibile dell'anno in cui ha luogo l'evento calamitoso. Il metodo italiano non richiede pertanto il periodo di riferimento corrispondente alle "tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche" in base al quale, secondo gli orientamenti, si calcola la produzione normale, ed è basato anche sul calcolo della perdita della "produzione lorda vendibile". In base gli orientamenti comunitari, la Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.
Nella loro lettera del novembre 2003 relativa agli aiuti erogati a partire dal 1o gennaio 2000, oltre a chiarire che per attivare le misure di sostegno della legge n. 185/92 (ossia perché il beneficiario possa accedere all'aiuto di Stato) l'incidenza del danno sia sulla coltura colpita che sulla produzione lorda vendibile non deve essere inferiore al 35 %(35), le autorità italiane hanno anche indicato che le loro valutazioni sulla produzione sono basate su stime, che, secondo la letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre anni. Secondo le autorità italiane tale metodologia è quindi pienamente conforme a quella indicata nel punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari(36), in quanto la soglia minima di danno applicata per accedere agli aiuti è del 35 % (anziché del 30 % o del 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) e la produzione media ordinaria è calcolata su base triennale prendendo come riferimento campagne "normali" (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).
Dato che il periodo di riferimento è finalizzato a garantire che il risultato del calcolo sia effettivamente rappresentativo e non si fondi su rese eccezionalmente elevate, occorre stabilire se la mancanza del periodo di riferimento relativo alle "tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso di seguito ad avverse condizioni atmosferiche" possa effettivamente rendere il metodo di calcolo italiano scarsamente rappresentativo della produzione media normale, aprendo quindi la strada ad abusi e distorsioni. A tal fine va tenuto presente che il metodo adottato dalle autorità italiane si fonda sul livello di produzione ottenibile dall'azienda in regime di ordinarietà, ossia in assenza di danni. Il metodo tiene conto dell'ordinamento produttivo aziendale al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Il livello di produzione è quindi calcolato secondo parametri "oggettivi" (superficie dell'azienda, fattori di produzione) caratteristici dell'unità produttiva in questione e che non possono essere influenzati da fattori stagionali esterni in grado di modificare il livello di produzione mediamente ottenibile in quell'azienda.
Inoltre, le autorità italiane hanno espressamente indicato che le loro valutazioni relative alla produzione si basano su stime che, in base alla letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni. Il ricorso a tali stime che, secondo le informazioni trasmesse, permette di calcolare la produzione media ordinaria su base triennale prendendo come riferimento campagne "normali" (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti), rende quindi superfluo il riferimento alle "tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche" al fine di ottenere un valore rappresentativo. La produzione normale calcolata con tale metodo non può infatti risultare gonfiata da fattori esterni che determinino rese eccezionalmente elevate. Inoltre, va considerato che la perdita viene calcolata a livello della singola azienda e non in base ad una media applicabile a più aziende, il che potrebbe determinare una rappresentazione inesatta del danno subito dalle singole aziende, con conseguente rischio di sovracompensazione.
Per quanto riguarda il fatto che il calcolo del danno può anche includere le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, purché tali eventi non siano stati oggetto di precedenti interventi compensativi, le autorità italiane nella lettera del novembre 2003 hanno chiarito che ciò significa che: 1) per attivare le misure di aiuto, le avverse condizioni atmosferiche devono aver in ogni caso determinato una perdita del 35 % sulla coltura colpita (perché solo in questo caso l'avversità può essere considerata eccezionale); 2) l'aiuto è commisurato alla perdita subita dalla sola coltura danneggiata in misura non inferiore al 35 %; 3) le perdite dovute a precedenti avversità naturali che hanno colpito la stessa coltura o altre colture (perdite che hanno causato un danno inferiore al 35 %) sono conteggiate solo ai fini dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale e non sono calcolate nel cumulo delle perdite oggetto di intervento.
Come hanno assicurato le autorità italiane nella lettera del novembre 2003, l'aiuto è perciò calcolato unicamente in base ai danni subiti da colture, riguardo alle quali l'incidenza del danno non sia inferiore al 35 %.
Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre chiarito ulteriormente che, in conformità con il punto 11.3.6 degli orientamenti comunitari(37), le colture assicurate sono considerate come "non danneggiate" e che le perdite relative alle colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto.
Alla luce delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalle autorità italiane, e che sono stati sopra riportati, si può pertanto concludere che il metodo di calcolo delle perdite di produzione applicato dall'Italia per indennizzare gli agricoltori dei danni causati da avversità atmosferiche può considerarsi compatibile con il punto 11.3 degli orientamenti comunitari in quanto la soglia minima di danno per poter beneficiare dell'aiuto è del 35 % (e non del 30 % o 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) sia per quanto riguarda la coltura colpita che la produzione lorda vendibile e la produzione media ordinaria dell'azienda agricola colpita è calcolata in base a tre "annate agrarie normali" (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).
Intensità dell'aiuto e rischio di sovracompensazione (86) Secondo la normativa comunitaria, se sono soddisfatti i requisiti di cui ai precedenti considerando da 75 a 82, gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni subiti possono raggiungere il 100 %. In nessun caso gli aiuti concessi possono superare l'entità delle perdite effettivamente registrate dagli agricoltori.
Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto è calcolato in base al danno a colture riguardo alle quali l'incidenza del danno subito non è stata inferiore al 35 % (perché il danno con un'incidenza inferiore al 35 % è considerato rientrante nell'ordinario rischio di impresa) e che, conformemente al punto 11.3.6 degli orientamenti(38), le perdite relative a colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto. Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane avevano confermato che si teneva conto anche delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia stato necessario effettuare il raccolto.
La legge in esame stabilisce che gli agricoltori colpiti dall'evento possono accedere a una o più provvidenze tra quelle elencate dalla legge stessa a seconda della tipologia del danno e del tipo di azienda agricola. Le autorità italiane hanno specificato che benché gli agricoltori possano beneficiare di più tipologie di aiuti, non può mai verificarsi sovracompensazione. Nelle loro lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003, le stesse autorità hanno chiarito infatti che gli aiuti intesi a compensare danni alle colture debbono essere commisurati a, e in ogni caso non devono superare: i) il valore dei capitali impiegati nel ciclo produttivo (definiti in termini tecnici "capitali di conduzione o anticipazioni colturali", in cui sono comprese le spese sostenute dall'agricoltore per ottenere la produzione: ad esempio le spese per la concimazione, la raccolta, e trattamenti antiparassitari, l'acquisto dei mezzi tecnici di produzione, come sementi e concimi ecc.) e non recuperati a causa della perdita dei prodotti (come è stato indicato dalle autorità italiane, l'aiuto non è commisurato al danno effettivo, che in tal caso comprenderebbe anche l'utile di impresa); e ii) le maggiori spese, se del caso, a carico delle aziende agricole necessarie per completare il ciclo di produzione. Gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali coprono solo parte del fabbisogno di spesa per la realizzazione dei ripristini stessi. L'autorità che eroga gli aiuti deve sempre vigilare affinché il risarcimento di qualsiasi danno non sia superiore all'importo del danno stesso, perché in tal caso si verrebbe a determinare un arricchimento illecito. Egualmente, le autorità competenti per l'erogazione degli aiuti devono tener conto di eventuali altri aiuti pubblici erogati per le stesse finalità della legge in oggetto.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002)(39) e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche ad esse assimilate. Per quanto riguarda gli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornire le pertinenti informazioni meteorologiche in modo da permettere alla Commissione di esercitare il proprio controllo in conformità a quanto previsto dai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari(40).
Aiuti a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (articolo 3 della legge n. 185/92) (90) La legge n. 185/92 stabilisce che anche le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli che abbiano registrato minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci colpiti dagli eventi calamitosi possano beneficiare degli interventi previsti dalla stessa legge(41). La riduzione dev'essere pari almeno al 35 % della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni.
Prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari, la prassi della Commissione autorizzava aiuti di questo tipo a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione(42). L'impostazione della Commissione si fondava sul principio che a causa della minore produzione conseguente ad avversità atmosferiche o calamità naturali, gli agricoltori erano costretti a ridurre i conferimenti alle cooperative di cui erano soci e che commercializzavano i loro prodotti. Gli agricoltori colpiti da calamità naturali risultavano quindi doppiamente penalizzati: innanzitutto per la perdita delle loro colture e secondariamente in conseguenza delle perdite delle cooperative di cui erano soci e a cui generalmente conferivano la produzione. Poteva addirittura verificarsi, infatti, che queste ultime, in conseguenza degli scarsi conferimenti dovuti all'evento calamitoso, dovessero operare in perdita, dati i costi fissi. Dopo l'entrata in vigore degli orientamenti comunitari, la Commissione ha applicato tale prassi(43) alla luce del punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari che stabilisce: "In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore." (92) Nella loro lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che il danno subito dalle cooperative è riversato sui produttori aderenti. Di conseguenza l'aiuto per detto danno, versato alla cooperativa, non viene riconosciuto al socio produttore. Secondo le precisazioni fornite, l'aiuto viene calcolato in base al danno subito dal produttore, che abbia determinato una riduzione dei prodotti conferiti e che non sia stato compensato con le entrate derivanti dalla commercializzazione. Le autorità italiane considerano che la procedura di erogazione dell'aiuto garantisca il rispetto del punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari in quanto l'importo dell'aiuto complessivo (risultante dall'importo erogato direttamente all'agricoltore sommato all'aiuto erogato alla cooperativa per conto dell'agricoltore, per oneri a carico del medesimo) non supera il danno effettivo subito dall'agricoltore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ci sono motivi che giustifichino l'esclusione delle cooperative di trasformazione e commercializzazione che abbiano beneficiato di questa tipologia di aiuti, per conto dei loro soci produttori e in luogo degli aiuti che avrebbero potuto essere erogati direttamente a questi ultimi, dalle provvidenze della legge.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002)(44) della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, che siano conformi a quanto disposto dal punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari, e che siano stati concessi alle cooperative per conto dei loro soci produttori e al posto degli aiuti che avrebbero potuto essere concessi direttamente a questi ultimi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune in base, rispettivamente, all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Per quanto riguarda gli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni singolo aiuto in modo da permettere alla Commissione di controllare da vicino questa tipologia di aiuti, conformemente alla sua prassi(45).
Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie (articolo 6 della legge n. 185/92) (95) L'articolo 6 della legge n. 185/92 autorizza genericamente i consorzi di produttori a deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende colpite da epizoozie. La fissazione delle modalità applicative di tali interventi, non specificate dall'articolo, è riservata ad un decreto del ministero dell'agricoltura. Da questo punto di vista, la legge n. 185/92 non stabilisce la concessione di aiuti immediati e diretti agli agricoltori in questione, compito che viene lasciato al summenzionato decreto. Pertanto, l'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Decreto ministeriale 18 marzo 1993 n. 100460 (96) Il decreto stabilisce le modalità di applicazione delle misure definite in modo generico dall'articolo 6 della legge n. 185/92 e rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
In seguito all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura, per poter essere autorizzati a norma del punto 11.4 degli orientamenti comunitari, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie devono rispettare le seguenti quattro condizioni:
1) Le malattie devono aver rilevanza di interesse pubblico. Devono esistere disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi e le misure di aiuto devono essere parte di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia di cui trattasi realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli orientamenti comunitari).
2) Le misure di aiuto devono avere carattere di prevenzione o compensazione o una combinazione di questi due aspetti (punto 11.4.3 degli orientamenti comunitari).
3) Le misure di aiuto devono essere compatibili con le disposizioni della normativa comunitaria nel settore veterinario (punto 11.4.4 degli orientamenti comunitari).
4) L'intensità dell'aiuto può essere al massimo del 100 % dei costi effettivamente sostenuti e non deve dare luogo a sovracompensazione (punto 11.4.5 degli orientamenti comunitari).
Inoltre, in base nuovi orientamenti comunitari, per analogia col punto 11.2.2, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative.
Gli aiuti di cui al decreto ministeriale sono concessi esclusivamente in caso di epizoozie per le quali si preveda un programma obbligatorio di eradicazione ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988 che prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Il contributo è previsto soltanto per il periodo di fermo dell'allevamento conseguente all'obbligo di abbattimento e comunque non superiore a sei ovvero tre mesi. L'intervento ha finalità compensativa in quanto destinato ad indennizzare i produttori delle perdite di reddito conseguenti all'abbattimento obbligatorio del bestiame eseguito nel quadro di programmi di eradicazione. Le misure risultano conformi alla vigente normativa comunitaria. Non pare possibile alcuna sovracompensazione connessa all'aiuto poiché il contributo non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta.
Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno anche assicurato che, qualora la misura venga attuata in futuro, provvederanno a verificare che non vi sia sovracompensazione a causa del cumulo di questa misura di aiuto con altri aiuti pubblici erogati per la stessa finalità e che eventuali pagamenti spettanti in forza di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto.
Dalle suesposte considerazioni consegue che gli aiuti di cui al DM n. 100460 possono essere considerati conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. Essi possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Aiuti per iniziative di difesa attiva (articolo 8 della legge n. 185/92) (106) L'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa un'aliquota contributiva dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva, come le reti antigrandine, nonché un'aliquota del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per la gestione e manutenzione degli impianti realizzati grazie all'investimento. Gli investimenti sono destinati a prevenire i danni conseguenti ad avversità atmosferiche o altri eventi eccezionali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli investimenti in questione devono essere considerati alternativi rispetto alle iniziative di difesa passiva (assicurazione) qualora l'iniziativa risulti più vantaggiosa ed economicamente conveniente rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva.
Nonostante le loro finalità, gli aiuti di cui all'articolo 8 non possono essere valutati sulla scorta delle regole stabilite al punto 11 degli orientamenti comunitari relativamente agli aiuti intesi a compensare danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricoli. Tali norme, infatti, disciplinano esclusivamente gli aiuti compensativi ex post concessi dopo che è avvenuto il sinistro e gli aiuti ex ante per i premi assicurativi contro tali rischi potenziali. Nelle suddette norme non sono contenute disposizioni in materia di aiuti per iniziative di difesa attiva quali quelle descritte dalle autorità italiane all'articolo 8 della legge n. 185/92.
Ne consegue che gli aiuti di cui all'articolo in esame devono essere valutati alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti connessi agli investimenti nelle aziende agricole, ossia agli investimenti realizzati a livello della produzione primaria che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, sono disciplinati dal punto 4.1 degli orientamenti comunitari.
In particolare, il punto 4.1.1.1 degli orientamenti comunitari prevede che gli investimenti debbano perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Secondo il punto 4.1.1.2, il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 %, ovvero al 50 % nelle zone svantaggiate come definite dall'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale(46). Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % ovvero al 55 % nelle zone svantaggiate.
A norma del punto 4.1.1.3, il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive(47) e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti.
Conformemente al punto 4.1.1.4 non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione dei prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.
In base al punto 4.1.1.5 le spese ammissibili comprendono: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; le nuove macchine e attrezzature(48), compresi i programmi informatici; le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate; acquisto di terreni, comprese le spese legali, tasse e costi di registrazione. Conformemente al punto 4.1.1.8, le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.
Conformemente al punto 4.1.1.9, la Commissione applicherà inoltre, per analogia, le disposizioni di cui alla presente sezione degli orientamenti agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.
Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono definiti genericamente investimenti per iniziative di difesa attiva, da realizzarsi in alternativa alla difesa passiva (assicurazione). Le autorità italiane sono state invitate a descrivere e a fornire esempi delle tipologie di investimenti che potrebbero rientrare in tale definizione. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno indicato genericamente come unico esempio di possibili investimenti le reti antigrandine, comunicando al contempo che in realtà non erano mai stati effettuati investimenti di questo tipo per mancanza di tecnologie adeguate.
L'erogazione dell'aiuto in esame non è subordinata ad alcuna delle condizioni stabilite dal punto 4.1.1 degli orientamenti comunitari che sono state sopra elencate. Inoltre, occorre rammentare che l'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa per gli investimenti in questione un'aliquota di aiuto fino all'80 %. Per gli investimenti a livello della produzione primaria la Commissione autorizza un'aliquota massima di aiuto del 40 % per gli investimenti nelle zone ordinarie e del 50 % per quelli realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'aliquota dell'80 % stabilita dalle autorità italiane supererebbe quindi il massimale autorizzato dalla Commissione.
La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto previsto fino all'80 % della spesa per gli investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possa beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, stabilite dal trattato e sia quindi incompatibile con il mercato comune.
L'articolo 8 della legge n. 185/92 istituisce inoltre un aiuto nella misura del 50 % della spesa ammissibile per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate con i contributi descritti nei precedenti considerando. Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione invitava le autorità italiane a giustificare la concessione di tale contributo che appariva destinato a coprire i costi d'esercizio, di norma a carico delle aziende nell'ambito della loro normale attività. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che la difesa attiva prevista aveva carattere collettivo e doveva essere svolta dai consorzi di difesa o da altri enti. I relativi costi non dovevano ricadere in quelli sostenuti dalle singole aziende. Il contributo del 50 % era stato previsto in analogia al contributo per le polizze assicurative.
La risposta delle autorità italiane conferma che il contributo del 50 % è effettivamente destinato alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli impianti di difesa contro le avversità atmosferiche realizzati grazie ai suesposti investimenti. Il fatto che il contributo venga concesso ai consorzi e da essi gestito è irrilevante, in quanto i beneficiari finali dell'aiuto sono comunque gli agricoltori che si avvalgono degli impianti di difesa attiva. Pertanto, si tratta di un aiuto destinato semplicemente ad alleviare gli agricoltori dei normali costi operativi connessi alla gestione corrente (compresi quelli per la manutenzione delle strutture aziendali e gli investimenti) per tutta la durata dell'aiuto. Gli aiuti che finanziano costi di norma a carico degli agricoltori stessi sono per definizione aiuti al funzionamento(49), ossia aiuti che si limitano a conferire un vantaggio economico a breve termine. Si tratta di aiuti che non hanno un effetto strutturale sullo sviluppo del settore e che non possono essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Si può pertanto concludere che siffatti aiuti non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato e che sono quindi incompatibili con il mercato comune.
Con la lettera del 20 novembre 2000 e successivamente con la lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno confermato che non è mai stata data attuazione agli aiuti per le iniziative di difesa attiva previsti dall'articolo 8 della legge n. 185/92.
Aiuti per i contratti di assicurazione (DPR n. 324 del 17 maggio 1996 recante norme che sostituiscono l'articolo 9 della legge n. 185/92) (121) L'articolo 9 della legge n. 185/92 stabilisce le condizioni alle quali il Fondo di solidarietà nazionale può concedere contributi alle spese per i premi assicurativi.
Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno precisato che l'articolo 9 della legge n. 185/92 sull'assicurazione agricola agevolata era stato sostituito dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996, (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, sull'assicurazione agricola agevolata).
Secondo le autorità italiane il decreto è stato emanato per adeguare alla regolamentazione comunitaria la normativa nazionale in materia di assicurazione agevolata. Il DPR n. 324/96 stabilisce esplicitamente disposizioni in materia di contratti di assicurazione agevolati. Il contributo dello Stato relativo a tali contratti può raggiungere il 50 % della spesa ammissibile, elevabile fino al 65 % nelle zone ad alto rischio climatico.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 prevede tre tipi di contratti, che possono riguardare: a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche [articolo 1, comma 2, lettera a)]; b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. Questi contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate alle avversità atmosferiche, i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizoozie [articolo 1, comma 2, lettera b)]; c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione [articolo 1, comma 2, lettera c)].
Nel DPR n. 324 del 17 maggio 1996 non vi sono indicazioni dei criteri che i diversi tipi di contratto di assicurazione devono rispettare per poter beneficiare degli aiuti(50). Riguardo al rischio ordinario di impresa [indicato nei contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del DPR], nella loro lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno chiarito che il medesimo è generalmente fissato al 10-15 %. In base a tale chiarimento e alla formulazione del DPR è pertanto possibile che tutti i contratti ivi citati riguardino assicurazioni la cui copertura non si estende anche al rischio di calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) o di eventi alle stesse assimilati. Inoltre, a quanto si desume dalla sua formulazione, tutti i tipi di contratti elencati nel DPR n. 324/96 potrebbero effettivamente beneficiare dell'aliquota di aiuto del 50 % (65 % in caso di elevato rischio climatico) ivi prevista.
Inoltre, il DPR si riferisce esclusivamente ai tassi massimi di aiuto che lo Stato può erogare per i premi assicurativi e non precisa se si tratta dei tassi massimi che possono essere concessi per tale tipo di intervento. Il decreto non fa alcun riferimento all'eventuale cumulo con interventi aventi lo stesso fine finanziati con fondi pubblici a livello regionale o provinciale. Pertanto, non si può escludere che l'aliquota del 50 % (ovvero 65 %) stabilita dal decreto possa essere ecceduta al di là di quanto è ammissibile - sempre che siano rispettate le altre condizioni previste per la concessione di questo tipo di aiuti - in base alle disposizioni comunitarie.
Dopo l'entrata in vigore degli orientamenti comunitari, gli aiuti per contratti assicurativi sono valutati in base al punto 11.5 (aiuti per il pagamento di premi assicurativi) nel quale si è indicato che, in alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. In particolare, conformemente al punto 11.5.1 la prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3.
Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio. La Commissione esamina caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.
Il punto 11.5.3 stabilisce inoltre che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse subordinato alla conclusione di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.
Ai fini di una migliore comprensione delle suesposte disposizioni, occorre rammentare che secondo gli stessi orientamenti comunitari, avversità atmosferiche quali la brina, la grandine, il gelo, la pioggia o la siccità possono essere assimilate alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato solo se determinano perdite pari ad almeno il 30 % (20 % nelle zone svantaggiate) della produzione normale, calcolata secondo i criteri specificati negli stessi Orientamenti comunitari. In base a tali criteri, le polizze assicurative che coprono esclusivamente le calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ed eventi climatici quali brina, grandine, pioggia ecc. assimilabili alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono quindi beneficiare dell'aliquota dell'80 %. Le polizze che coprono, oltre ai rischi ora menzionati, anche altri rischi che non soddisfano i criteri per essere assimilati alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono quindi beneficiare di un'aliquota massima del 50 %. Le polizze che coprono esclusivamente danni causati da eventi non assimilabili alle calamità naturali di cui dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), non sono ammesse al beneficio di aiuti(51).
I contratti summenzionati e previsti dall'articolo 1, comma 2, del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 devono pertanto essere analizzati alla luce delle disposizioni del punto 11.5 degli orientamenti comunitari. Ciascuna tipologia di contratto assicurativo viene valutata separatamente.
Contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (132) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del DPR n. 324/96, possono essere concessi contributi per il pagamento dei premi dei contratti di assicurazione che coprono i danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche. Non sono citate le calamità naturali né altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per quanto riguarda le avversità atmosferiche, l'articolo non precisa se i contratti di assicurazione in esame coprano rischi che soddisfano le condizioni richieste per essere assimilati alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato (perdita di almeno il 30 % nelle zone ordinarie; del 20 % nelle zone svantaggiate). La legge, infatti, non specifica la soglia minima di danno che fa scattare la copertura assicurativa di cui trattasi. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), gli agricoltori possono percepire aiuti per il pagamento dei premi assicurativi a copertura di qualsiasi rischio climatico, indipendentemente dall'entità delle perdite effettivamente subite.
Al fine di chiarire tale aspetto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto esplicitamente alle autorità italiane di specificare se gli aiuti previsti per questo tipo di contratti riguardassero regimi assicurativi a copertura dei danni causati da grandine, brina ed altre avversità atmosferiche indipendentemente dall'entità dei danni causati dagli eventi in questione oppure se il risarcimento scattasse al di sopra di una soglia minima di danno. Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno indicato che, a causa della liberalizzazione del mercato assicurativo e della libertà di contrattazione delle parti, non era loro possibile stabilire una soglia minima di danno che determini il diritto al risarcimento. Da un'osservazione empirica dei contratti conclusi tra le parti risulterebbe che di solito tale soglia minima di danno si situa al 10-15 %.
In mancanza di risposta più precisa e di altre informazioni in materia da parte delle autorità italiane, risulta che la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del DPR n. 324/96 non era subordinata ad alcuna condizione specifica, e che in linea di principio gli aiuti potevano essere quindi concessi per qualsiasi tipo di assicurazione che coprisse le avversità atmosferiche indipendentemente dall'effettiva entità del danno subito in conseguenza dell'evento.
Tale tipo di contratti non soddisfa quindi, alla luce delle informazioni disponibili, le condizioni di ammissibilità ai sensi del punto 11.5 degli orientamenti comunitari. Al riguardo, nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, non possono essere autorizzati aiuti. Se i contratti coprono anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo.
Contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) (136) L'articolo 1, comma 2, lettera b), e l'articolo 1, comma 2, lettera c), del DPR n. 324/96 riguardano i contratti di assicurazione a copertura dei danni causati da più eventi climatici in grado di incidere "in maniera superiore all'ordinario" sul valore della produzione. Non figura alcun riferimento alle calamità naturali o ad altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per stabilire se tali contratti di assicurazione soddisfano le condizioni del punto 11.5 degli orientamenti comunitari è pertanto necessario accertare se essi riguardino avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
Al fine di chiarire tale aspetto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di precisare il concetto di "in maniera superiore all'ordinario", che non veniva quantificato né nella legge né nella circolare. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno comunicato che con la dizione "in maniera superiore all'ordinario" si intende che i danni possono essere risarciti solo al di sopra di una soglia pari al rischio ordinario dell'imprenditore, che resta a carico del produttore. Secondo le autorità italiane, di solito il rischio ordinario d'impresa si situa in generale al 10 % - 15 %, benché in sede contrattuale possano essere stabilite franchigie superiori per contenere i costi. Tuttavia, nessun documento contiene disposizioni specifiche a tal fine.
Data la mancanza di risposte più precise e ulteriori informazioni in materia da parte delle autorità italiane, gli eventi climatici coperti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del DPR n. 324/96, non possono quindi essere assimilati, in base alle informazioni disponibili, alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto non soddisfano le condizioni a tal fine stabilite dal punto 11.3 degli orientamenti comunitari. Al riguardo, nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, non possono essere autorizzati aiuti. Se i contratti coprono anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo.
Il DPR n. 324/96 indica che il contributo dello Stato per i premi assicurativi ammonta al 50 % della spesa complessiva ammissibile, che è calcolata come indicato al precedente considerando 47. Detto contributo può essere elevato al 65 % per le zone caratterizzate da un elevato rischio climatico. Non viene data nessuna indicazione in merito all'aliquota massima di aiuto erogabile a seguito dell'eventuale cumulo del contributo statale con altri aiuti pubblici.
Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha invitato le autorità italiane a indicare il tasso massimo di aiuto erogabile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che il contributo dello Stato è pari al 50 %, elevabile al 65 % nelle aree ad alto rischio climatico. In generale, il contributo statale varia tra il 30 % e il 40 %. Nei casi (pochi secondo le autorità italiane) in cui era erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, non superiore al 25 %-30 %, il contributo pubblico complessivo non superava il 65 %. Nella loro lettera del novembre 2003, relativa agli aiuti erogati a partire dal 1o gennaio 2000, le autorità italiane indicano che la maggiorazione del contributo fino al 65 % non è stata mai applicata. Nella stessa lettera le autorità competenti hanno indicato che, dalle informazioni trasmesse dalle regioni, risulta che solo poche di esse abbiano erogato aiuti integrativi al contributo statale nel periodo 2000-2003 per i premi assicurativi. In questi casi, tuttavia, secondo le informazioni ricevute dal ministero dell'Agricoltura, risulta che l'aiuto complessivo è stato contenuto nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio. Nei casi in cui l'aiuto è stato erogato per polizze assicurative relative a perdite causate da calamità naturali e da eventi alle stesse assimilati (e pertanto con un tasso di aiuto possibilmente superiore al 50 %), questo poteva essere fatto in applicazione di uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione(52).
Nei precedenti considerando 135 e 138, la Commissione ha concluso che i tipi di contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 324/96 (che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 185/92) non soddisfano, alla luce delle informazioni disponibili, le condizioni di ammissibilità di cui al punto 11.5 degli orientamenti comunitari poiché, a quanto consta, essi consentono in linea di principio agli agricoltori di percepire aiuti per il pagamento dei premi assicurativi a copertura di qualsiasi evento atmosferico, indipendentemente da livelli di danno che facciano scattare l'indennizzo, e che pertanto gli aiuti per il pagamento dei relativi premi assicurativi non possono essere concessi. Tuttavia, data la mancanza di precisione delle informazioni fornite dalle autorità competenti, nella misura in cui tali contratti coprano anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi nella misura massima del 50 % del costo del premio.
Alla luce delle valutazioni sopra esposte la Commissione conclude pertanto che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dall'Italia a norma del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 185/92), nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, sono incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
IV. CONCLUSIONI (143) Dalle suesposte considerazioni risulta che i provvedimenti di aiuto di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002)(53), e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185 dal 14 febbraio 1992 che prevedono la concessione di aiuti per i danni arrecati da calamità naturali e da avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate.
Con riguardo agli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornire le pertinenti informazioni meteorologiche in modo da permettere alla Commissione di esercitare il proprio controllo conformemente a quanto previsto dai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo(54). Inoltre, a partire dalla data di notifica della presente decisione, le autorità italiane devono notificare individualmente alla Commissione qualunque aiuto a favore di cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsto dall'articolo 3 della legge n. 185/92, perché è prassi corrente della Commissione esaminare questo tipo di aiuto caso per caso.
Gli aiuti di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92, come attuato con decreto ministeriale, n. 100460 del 18 marzo 1993, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono quindi incompatibili con il mercato comune.
Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 20 novembre 2000(55) e nella loro lettera del novembre 2003, gli aiuti previsti dall'articolo 8 della legge n. 185/92 non hanno mai trovato pratica attuazione e non occorre quindi procedere al recupero dei relativi importi. Qualora le autorità italiane intendano erogare in futuro gli aiuti agli investimenti previsti da tale disposizione saranno tenute a renderli compatibili con il punto 4.1.1 degli Orientamenti comunitari. Gli aiuti per la gestione e il mantenimento delle iniziative di difesa previste dall'articolo 8 della legge n. 185/92 devono essere abrogati.
I provvedimenti di aiuto previsti dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92) concernenti aiuti per coprire i costi dei premi assicurativi sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari. Nella misura in cui i contratti coprano anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo. Possono essere concessi aiuti con un'aliquota superiore al 50 % (fino all'80 %) solo per i contratti di assicurazione che coprono esclusivamente perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari.
In linea di principio, gli aiuti incompatibili e concessi illegalmente devono essere recuperati [cfr. anche l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio]. Tuttavia, la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso in esame, in determinate circostanze, il recupero sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, per i seguenti motivi. Al riguardo la Commissione ha rilevato un'ambiguità relativa all'assicurazione agricola nella versione italiana degli orientamenti comunitari. Tale ambiguità, che non esiste nelle altre versioni linguistiche, consiste nel fatto che nell'ultima frase del punto 11.5.1 degli orientamenti comunitari nella versione italiana manca la parola "anche". L'imperfezione nella traduzione italiana dei summenzionati orientamenti fa sì che il testo sia il seguente: "Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio". Tale frase può aver creato l'impressione, tra gli operatori italiani, che sia prassi della Commissione approvare tassi di aiuto del 50 % per contratti di assicurazione che non coprono calamità naturali, eventi eccezionali, ed avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari e tassi di aiuto superiori al 50 % per contratti di assicurazione che coprono detti eventi. In tali circostanze, con riguardo agli aiuti concessi nella misura massima del 50 % per contratti di assicurazione che non coprono anche perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali, e ad avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari, il recupero non è opportuno. La Commissione pubblicherà comunque quanto prima una rettifica della versione italiana degli orientamenti comunitari.
Il recupero degli aiuti presso i beneficiari risulta tuttavia inevitabile nei casi in cui siano stati concessi aiuti con un'aliquota superiore al 50 % per contratti di assicurazione che non coprono perdite dovute alle calamità naturali, agli eventi eccezionali, e alle avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari. Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che dalle informazioni loro trasmesse dalle regioni risulta che nel periodo 2000-2003 solo poche di esse hanno erogato aiuti integrativi al contributo statale per i premi assicurativi e che in questi casi l'aiuto complessivo è stato contenuto entro i limiti del 50 % delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi. Quando aiuti per premi assicurativi sono stati concessi oltre al 50 %, questo poteva essere fatto in applicazione di specifici regimi di aiuto che erano già stati debitamente autorizzati dalla Commissione(56) in conformità con il punto 11.5 degli orientamenti comunitari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Gli aiuti di cui all'articolo 3 (nella versione anteriore alla modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002), e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate, sono compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
2. Le misure di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
3. Gli aiuti di cui al DM n. 100460 del 18 marzo 1993 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
4. Gli aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono incompatibili con il mercato comune.
5. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, previsti dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui sono conformi con il punto 11.5 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (nel prosieguo: "gli orientamenti comunitari", ossia nella misura in cui i contratti di assicurazione che beneficiano dell'aiuto coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari e nella misura in cui gli aiuti per tali contratti sono contenuti entro i limiti del 50 % del costo del premio assicurativo.
6. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dalle autorità italiane in base al DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92), che non siano conformi alle disposizioni del punto 11.5 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, non sono compatibili con il mercato comune.
Art. 2
1. A decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia notifica alla Commissione, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornisce le pertinenti informazioni meteorologiche, conformemente ai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. A decorrere dalla notifica della presente decisione l'Italia notifica alla Commissione, caso per caso, qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione e trasformazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 185/92.
3. L'Italia modifica le disposizioni in materia di aiuti per contratti di assicurazione conformemente a quanto stabilito al punto 11.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, come rettificato, che al paragrafo 1 recita: (...). La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio.
4. L'Italia modifica le proprie disposizioni in materia di aiuti agli investimenti per iniziative di difesa attiva conformemente a quanto stabilito al punto 4.1.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
5. L'Italia abroga le proprie disposizioni relative ad aiuti al funzionamento e al mantenimento delle iniziative di difesa attiva.
6. In conformità con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi57, gli aiuti previsti dalle autorità italiane nell'ambito della normativa che costituisce oggetto della presente decisione non devono essere concessi per olivi supplementari oggetto di impianto dopo il 1o maggio 1998. Non devono inoltre beneficiare di tali interventi le misure di ristrutturazione che comportano l'aumento del numero di alberi in oliveti già esistenti.
Art. 3
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.
Art. 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (2) "Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici della legge n. 31 del 30 gennaio 1991. Rifinanziamento della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986 nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per le finalità del DM n. 524 del 21 dicembre 1987, in applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84" Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16.1.1993. (3) Cfr. nota 2. (4) Più specificamente, nell'ambito dell'avvio del procedimento, la Commissione ha affermato che, benché in un certo senso fosse possibile "isolare" la valutazione degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 da quella della legislazione nazionale su cui si fonda la legge in questione, in pratica non era possibile ignorare i nessi esistenti tra il testo regionale e la legislazione nazionale in materia di calamità naturali che la legge regionale citava e di cui costituiva al contempo un rifinanziamento e una modifica. Di fatto, innanzitutto i due testi nazionali prevedevano ulteriori misure di aiuto di cui, in base alle informazioni disponibili all'epoca, non si poteva escludere il cumulo con quelle regionali; in secondo luogo, le condizioni per beneficiare della legge regionale erano stabilite dai testi nazionali. In mancanza di informazioni sui summenzionati aspetti la Commissione aveva pertanto concluso che le informazioni di cui disponeva non le consentivano di accertare la conformità delle misure di aiuto regionali con i criteri comunitari in materia di indennizzi alle aziende agricole per i danni arrecati da calamità naturali. (5) Decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990 (Gazzetta ufficiale (serie generale) n. 285 del 6.12.1990), coordinato con la legge di conversione n. 31 del 30 gennaio 1991 (nella stessa Gazzetta ufficiale, pag. 3) recante: "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990". (6) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e da avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge n. 590 del 15 ottobre 1981. Gazzetta ufficiale n. 118 del 21.5.1985. (8) Lettera della Commissione VI/10837 del 19 aprile 2000. (10) L'articolo 2 della legge n. 185/92 dispone che una volta che le regioni abbiano delimitato, sulla base delle relazioni tecniche redatte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, le aree colpite da calamità naturale o da avversità atmosferica eccezionale ad essa assimilabile, e abbiano quantificato i danni, il ministero dell'Agricoltura, previo accertamento degli effetti dell'evento calamitoso, dichiara l'eccezionalità dell'evento con proprio decreto che consente l'erogazione delle misure di aiuto a favore delle aziende che abbiano subito danni pari almeno al 35 % della loro produzione lorda vendibile. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità competenti nella lettera del novembre 2003 concernente gli aiuti pagati per calamità naturali ed eventi assimilati a partire dal 1o gennaio 2000, gli elementi tecnici per la valutazione dell'eccezionalità di ciascun evento (incluse le pertinenti informazioni meteorologiche) e la quantificazione dei danni conseguenti, sono riportati nelle specifiche relazioni tecniche predisposte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura caso per caso, a seguito dell'evento interessato. Per ciascun evento o gruppo di eventi eccezionali che abbiano prodotto danni pari almeno al 35 % sulla produzione lorda vendibile delle imprese colpite, il ministero dell'Agricoltura, a conclusione dell'istruttoria di competenza sui rapporti tecnici presentati dalle regioni, emette il proprio decreto di declaratoria di eccezionalità dell'evento interessato. Al titolo di esempio della procedura descritta e dei dati in base ai quali è dichiarata l'eccezionalità di un evento atmosferico, le autorità nazionali hanno inviato un fascicolo concernente la siccità in Sicilia (Agrigento) nel periodo 2001/2002. Nella stessa lettera le autorità competenti hanno indicato che, in base alla procedura descritta, nel periodo 2000/2003 sono stati finora emessi 370 decreti di eccezionalità per le regioni sotto indicate ed hanno inviato copia dei decreti interessati (ciascun decreto contiene: l'indicazione dell'evento atmosferico eccezionale, il periodo in cui l'evento ha avuto luogo, l'area colpita e il tipo di aiuti previsti dalla legge n. 185/92 concedibili). Le regioni per le quali il ministero dell'Agricoltura ha emesso i succitati decreti di eccezionalità nel periodo 2000/2003 sono le seguenti: Piemonte (28 decreti); Valle d'Aosta (un decreto); Lombardia (21 decreti); Liguria (15 decreti); Provincia autonoma di Trento (12 decreti); Provincia autonoma di Bolzano (3 decreti); Veneto (20 decreti); Friuli-Venezia Giulia (16 decreti); Emilia-Romagna (26 decreti); Toscana (20 decreti); Marche (13 decreti); Umbria (20 decreti); Lazio (9 decreti); Campania (39 decreti); Abruzzo (14 decreti); Molise (9 decreti); Puglia (31 decreti); Basilicata (9 decreti); Calabria (19 decreti); Sicilia (36 decreti); Sardegna (9 decreti). (11) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nella lettera del novembre 2003, quando l'ordinamento aziendale dell'impresa colpita da calamità atmosferiche eccezionali è monocolturale e tutti gli appezzamenti dell'azienda sono colpiti nella stessa misura, tali due condizioni coincidono (danno del 35 % sulla coltura e danno del 35 % sulla produzione vendibile lorda). Invece, se l'azienda colpita dalle eccezionali condizioni atmosferiche coltiva più prodotti, è necessario che la coltura colpita (ad esempio granturco) abbia subito un danno molto superiore al 35 % (es. 80 %) in modo che la perdita ripartita sulle altre produzioni non danneggiate (ad esempio ortaggi) determini un'incidenza sulla produzione lorda vendibile non inferiore a 35 %. (12) Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno sottolineato che a partire dal 1o gennaio 2001, in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 127, comma 1, della legge n. 388/2000, la produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell'incidenza del danno non include contributi o altre integrazioni concesse dall'Unione europea. (13) Cfr. nota precedente. (14) Cfr. nota 9. (15) Come indicato dalle autorità competenti nella lettera del novembre 2003, riguardo agli aiuti erogati a partire dal 1o gennaio 2000, la valutazione dell'eccezionalità degli eventi climatici che dà luogo al pagamento degli aiuti si basa su elementi tecnici (comprese le pertinenti informazioni meteorologiche) contenuti nelle specifiche relazioni redatte dagli organi tecnici regionali competenti per l'agricoltura, caso per caso, a seguito dell'evento interessato. (16) Cfr. nota 9. (17) Si tratta dei valori figuranti nella legge n. 185/92 e nella circolare di accompagnamento; essi non tengono conto di successive modifiche. (18) L'articolo 6 del decreto-legge stabilisce che le disposizioni ivi previste entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16.9.2002). (19) In contrapposizione alla difesa passiva, rappresentata dai regimi assicurativi. (20) Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7). (21) Secondo le informazioni fornite dalle competenti autorità nella lettera del 20 novembre 2000, i tipi di contratti che possono beneficiare di contributi pubblici sono uguali a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 185/92. (22) Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000. (23) NN 64/03 (ex N 618/02) (fondi di mutualità) e N 758/2002 (fondo di riassicurazione). (24) Ad esempio aiuti per i contratti di assicurazione che coprono l'intera produzione dell'azienda contro i rischi derivanti dall'insieme delle avversità atmosferiche. (25) L'articolo 6 del decreto-legge stabilisce che le disposizioni ivi previste entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16.9.2002). (26) Cfr. causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12 della motivazione. (27) Fonte: Eurostat. (28) Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi è soddisfatta poiché l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa rispetto alle imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi in questione. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, nonostante l'entità relativamente esigua dell'importo complessivo degli aiuti e la ripartizione degli stessi tra numerosi agricoltori, gli scambi tra Stati membri sono influenzati (cfr. causa C-113/2000, Racc. 2002, pag. 7601, punti da 30 a 36 e da 54 a 56; causa C-114/2000, Racc. 2000, pag. 7657, punti da 46 a 52 e da 68 a 69). (29) Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067. (30) Cfr. nota 9. (32) Documento di lavoro VI/5934/86-2 del 10.11.1986. Inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzioni in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi. (33) Cfr. nota 9. (34) Cfr. ad esempio: N 173/01 (Italia-Sardegna); C12/A/95 (Italia). Per tutte le avversità atmosferiche eccezionali per le quali l'Italia ha concesso indennizzi in base alla legge n. 185/92 a partire dal primo gennaio 2000 e ai relativi dati meteorologici cfr. la nota 10. (35) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nella lettera del novembre 2003, quando l'ordinamento aziendale dell'impresa colpita da calamità atmosferiche eccezionali è monocolturale e tutti gli appezzamenti dell'azienda sono colpiti nella stessa misura, tali due condizioni coincidono (danno del 35 % sulla coltura e danno del 35 % sulla produzione vendibile lorda). Invece, se l'azienda colpita dalle eccezionali condizioni atmosferiche coltiva più prodotti, è necessario che la coltura colpita (ad esempio granturco) abbia subito un danno molto superiore al 35 % (es. 80 %) in modo che la perdita ripartita sulle altre produzioni non danneggiate (ad esempio ortaggi) determini un'incidenza sulla produzione lorda vendibile non inferiore a 35 %. (36) Cfr. nota 9. (37) Cfr. nota 9. (38) Cfr. nota 9. (39) Come già indicato, il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione. (40) Il punto 11.2.1 stabilisce che: "... la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b)...". Il punto 11.3.1 stabilisce che: "Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche". (41) Prestiti agevolati quinquennali, il cui ammontare è commisurato alle spese fisse di gestione e contenuto nel limite percentuale delle minori entrate. Cfr. considerando 36, lettera e), della presente decisione. (42) Cfr. ad esempio aiuti N 877/95 e N 435/95. (43) Cfr. ad esempio: N 679/2001 (Italia/Bolzano); N 250/2002 (Italia-Bolzano); N 301/2002 (Italia-Trento). (44) Come già indicato, il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione. (45) Cfr. nota 43. (46) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26. 6. 1999, pag. 80). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 60). (47) Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà. (48) L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, può essere imposto da circostanze eccezionali (il materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto. (49) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 (Siemens SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pag. 1675) e punto 3.5 degli orientamenti. (50) Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno spiegato che la differenza principale tra le tre tipologie di copertura assicurativa consiste nel fatto che i contratti di cui alla lettera a) disciplinano i rischi di singole avversità su singole colture, quelli di cui alla lettera b) disciplinano i rischi di più avversità su singole colture e strutture, mentre quelli di cui alla lettera c) disciplinano i rischi di più avversità su più colture. (51) Secondo le norme precedentemente in vigore, tali polizze potevano beneficiare di un aiuto massimo del 30 %, in misura decrescente nell'arco di un periodo massimo di dieci anni. Cfr. decisione relativa al fascicolo C 12/A/95. (52) Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000. (53) Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N 636/02) e non forma oggetto della presente decisione. (54) Il punto 11.2.1 stabilisce che: "... la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b)...". Il punto 11.3.1 stabilisce che: "Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche". (55) Cfr. considerando 16. (56) Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000.