Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2003 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan e Turkmenistan) (2003/901/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato a nome della Comunità accordi bilaterali che prorogano gli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili in vigore tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan e Turkmenistan).
Fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva, gli accordi devono essere firmati a nome della Comunità.
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detti accordi a decorrere dal 1o gennaio 2004, fatta salva la necessaria reciprocità,
DECIDE:
Art. 1
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, gli accordi sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaigian, Kazakstan, Tagikistan e Turkmenistan).
Art. 2
Fatta salva la necessaria reciprocità, gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione formale.
Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno