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Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2003 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (2003/913/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, la Comunità e l'Egitto hanno deciso di adottare le procedure per l'applicazione provvisoria delle sue disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento.

Le disposizioni commerciali e le disposizioni di accompagnamento applicate in via provvisoria sostituiranno le disposizioni corrispondenti dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 19771 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 19772.

Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3.

Dovrebbe essere, pertanto, approvato l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le misure necessarie all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le dichiarazioni, gli allegati, i protocolli e lo scambio di lettere accluso all'accordo di associazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Art. 3

1. La Commissione è assistita da un comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I, istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/1993 del Consiglio4, dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio5 o, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 284 bis del regolamento (CEE) n. 2913/926.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/e persona/e abilitata/e a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità per il periodo di applicazione provvisoria.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno