Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 che istituisce un programma di azione comunitaria per organismi che promuovono la comprensione reciproca delle relazioni tra l'Unione europea ed alcune regioni del mondo (2003/911/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità intrattiene relazioni con alcuni paesi e regioni del mondo, prestando in particolare un'assistenza sostanziale attraverso i regolamenti ALA2, MEDA(3), TACIS(4) e CARDS(5).
Il Consiglio europeo ha confermato, in almeno due occasioni,(6) a più riprese l'importanza che attribuisce alle relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria, tenendo conto della diversità delle esigenze e priorità esistente tra le principali regioni interessate dai regolamenti sopra citati e incrementando la cooperazione regionale in maniera equilibrata e coordinata.
È opportuno promuovere l'approfondimento della reciproca conoscenza e comprensione tra l'Unione europea e i partner che beneficiano di una sua assistenza.
L'opera di approfondimento della reciproca conoscenza e comprensione tra l'Unione europea e i suoi partner sarà resa ancora più efficace dall'azione di organismi specializzati nell'analisi delle relazioni tra l'Unione europea e le regioni interessate.
Diverse linee di bilancio sono destinate al sostegno di istituti, organismi o reti con la finalità di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e altre regioni del mondo.
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo denominato il "regolamento finanziario")7, impone di dotare di una base giuridica le azioni di sostegno esistenti.
È opportuno assicurare al programma oggetto della presente decisione una copertura geografica estesa all'insieme delle regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS, nonché ai paesi candidati.
Le azioni interessate dalla presente decisione non rappresentano misure di cooperazione che si collocano in modo diretto nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo o della cooperazione con altri paesi terzi. Tuttavia, tali azioni sono necessarie per realizzare uno degli obiettivi della Comunità.
Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio8 e il miglioramento della procedura di bilancio, fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato.
Il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,
DECIDE:
Art. 1
Obiettivo del programma
1. È istituito un programma di azione comunitaria per la promozione di centri, istituti o reti specializzati nell'analisi delle relazioni tra l'Unione europea ed alcune regioni.
2. Obiettivo generale del presente programma è di accrescere la comprensione e il dialogo dell'Unione europea con le regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS e con i paesi candidati mediante il sostegno delle attività degli organismi menzionati al paragrafo 1. Le attività sono costituite dal programma annuale di lavoro di un centro, istituto o rete e devono inscriversi nelle attività indicate nell'allegato. Le attività sostenute devono contribuire all'accrescimento della comprensione e del dialogo dell'Unione europea con le regioni interessate dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS e CARDS e con i paesi candidati.
Art. 2
Accesso al programma
1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, gli organismi devono rispettare le disposizioni riportate nell'allegato e presentare le caratteristiche seguenti:
— essere una persona giuridica indipendente, senza scopo di lucro, attiva principalmente nel settore della promozione della comprensione delle relazioni tra l'Unione europea e le regioni interessate, ed avere un obiettivo orientato verso il pubblico interesse,
— essere un organismo costituito giuridicamente da più di due anni, la cui contabilità relativa agli ultimi due anni sia stata certificata da un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili,
— svolgere attività che siano conformi ai principi su cui si basa l'azione comunitaria nel campo delle relazioni esterne e che tengano conto delle aree prioritarie di cui al punto 4 dell'allegato.
2. Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento a titolo del suo programma di lavoro annuale, un organismo che persegue un obiettivo che si inscrive nel quadro della politica dell'Unione europea nel campo delle relazioni esterne deve inoltre esercitare le proprie attività a livello europeo o della regione interessata e la sua struttura e le sue attività devono avere un potenziale di diffusione a livello dell'Unione europea e/o della regione delle regioni interessate.
Art. 3
Partecipazione La partecipazione al programma è aperta agli organismi, istituti e reti stabiliti:
a) negli Stati membri;
b) nei paesi che nel vertice di Copenaghen del 2002 sono stati ammessi ad aderire all'Unione europea nel 2004;
c) in Bulgaria, Romania e Turchia;
d) nei paesi o regioni interessati dai regolamenti ALA, MEDA, TACIS o CARDS.
Art. 4
Selezione dei beneficiari
1. La Commissione attua il programma di azione della Comunità in conformità del regolamento finanziario.
2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro annuale di un organismo rispetta i criteri generali illustrati nell'allegato.
3.
La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento si effettua a partire da un invito a presentare proposte che copre l'intera durata del programma ed ha lo scopo di stabilire una relazione di partenariato tra questi organismi e l'Unione europea.
Sulla base dell'invito a presentare proposte, la Commissione stabilisce, conformemente all'articolo 116 del regolamento finanziario, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.
Art. 5
Concessione della sovvenzione
1. Le sovvenzioni di funzionamento concesse a titolo del presente programma non possono finanziare l'integralità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
2. L'importo di una sovvenzione di funzionamento concessa in questo quadro non supera il 70 % delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le sovvenzioni di funzionamento così concesse in caso di rinnovo hanno carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione ad un organismo che abbia già beneficiato di una simile sovvenzione nel corso dell'anno precedente, la nuova sovvenzione rappresenterà una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti rispetto alla percentuale di cofinanziamento comunitario rappresentata dalla sovvenzione dell'anno precedente.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Il presente programma comincia il 1o gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2006.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il periodo di cui al paragrafo 1 è pari a 4,1 milioni EUR.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 7
Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma. Questa relazione si basa sui risultati ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare la pertinenza, l'efficienza e l'utilità da questi dimostrate relativamente alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 1 e nell'allegato.
Art. 8
Disposizioni transitorie
Per gli organismi che hanno ricevuto una sovvenzione di funzionamento per le medesime attività a titolo dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente decisione e a titolo dei due anni precedenti, il carattere degressivo del tasso di cofinanziamento comunitario in caso di rinnovo di una sovvenzione di funzionamento, previsto all'articolo 5, si applica esclusivamente a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione, a condizione che tali organismi abbiano pienamente soddisfatto tutti i requisiti riguardanti una sana gestione.
Art. 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Matteoli (1) Parere del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento (CEE) n. 443/92 (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1). (3) Regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1). (4) Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1). (5) Regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1). (6) Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 e Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.