Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco (2003/914/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro1, in vigore dal 1o marzo 2000, precisa che la Comunità e il Regno del Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli.
L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e il Regno del Marocco esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001.
La Comunità ha convenuto con il Regno del Marocco di sostituire i protocolli n. 1 e 3 dell'accordo euromediterraneo con un accordo in forma di scambio di lettere. È pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco con i protocolli allegati.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei protocolli n. 1 e 3 secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Art. 3
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/20013 o, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice delle dogane istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/924.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno