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Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia (2003/915/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale che proroga di un anno l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili in vigore con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli, e che adegua i limiti quantitativi in funzione dei tassi di incremento annuali e dell'allargamento dell'Unione europea.

L'accordo bilaterale dovrebbe essere firmato in nome della Comunità, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

È opportuno applicare detto accordo bilaterale in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2004, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato a Bruxelles il 1o aprile 1993, quale modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999 (in prosieguo denominato l'"accordo bilaterale"), fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Art. 2

L'accordo bilaterale viene applicato in via provvisoria in attesa della sua conclusione formale, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia(1), a partire dal 1o gennaio 2004.

Il testo dell'accordo bilaterale è accluso alla presente decisione.

Art. 3

1. Qualora la Bielorussia non ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 2.5 dell'accordo bilaterale, il contingente per il 2004 verrà ridimensionato ai livelli applicabili al 2003.

2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi2.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.