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Decisione della Commissione del 6 gennaio 2004 che chiude il procedimento d'esame relativo al programma brasiliano di finanziamento delle esportazioni "PROEX" applicato al settore aereo regionale (2004/13/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)1, in particolare l'articolo 11,

Il 27 gennaio 1999, il costruttore tedesco di aerei per trasporti regionali Dornier Luftfahrt GmbH (in appresso "Dornier") ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento sugli ostacoli agli scambi. La denuncia riguardava il programma brasiliano di finanziamento delle esportazioni "Programma de Financiamento às Exportações" (PROEX) che, nel caso delle esportazioni di aeromobili agisce da sistema di compensazione del tasso di interesse.

Secondo quanto asserito dal denunziante, l'applicazione del PROEX all'industria aeronautica brasiliana e in particolare al produttore di jet per trasporti regionali Embraer, ha consentito a quest'ultimo di praticare una concorrenza sleale nei confronti della Dornier sul mercato dei jet a 30 posti. Il denunciante ha sottolineato in particolare che il PROEX ha consentito agli acquirenti degli aeromobili della Embraer di ridurre i loro oneri finanziari a livelli inferiori a quelli offerti sui mercati finanziari e ciò ha portato ad una significativa diminuzione del prezzo di tali aeromobili. Secondo il denunziante, il programma PROEX ha costituito una sovvenzione all'esportazione vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("ASMC"). La Dornier ha inoltre sostenuto di aver subito un pregiudizio rilevante sul mercato comunitario ed effetti negativi sugli scambi nei mercati non CE, in particolare sul mercato USA e su quello svizzero, a causa del modo in cui l'Embraer si è servita del programma PROEX.

La Commissione, ritenendo che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti dell'esistenza di un ostacolo agli scambi, ha annunciato l'apertura di un procedimento d'esame in un avviso pubblicato il 17 aprile 1999 nella Gazzetta ufficiale2. In appresso sono riportate le principali conclusioni della Commissione.

Il PROEX agisce da sistema di compensazione del tasso di interesse mediante il quale il governo brasiliano rimborsa parte del tasso di interesse che gli acquirenti esteri degli aeromobili della Embraer devono pagare per finanziare i propri acquisti. Il rimborso era pari a 3,8 punti percentuali all'anno su un periodo di 15 anni. Il PROEX ha consentito alle compagnie aeree di acquistare aeromobili a condizioni finanziarie molto più favorevoli di quelle offerte sul mercato e ciò si è tradotto in un vantaggio netto in valore attuale pari al 15 % circa del prezzo d'acquisto dell'aeromobile. Di conseguenza, la Embraer era in condizione di praticare sistematicamente prezzi più bassi di quelli della Dornier per i jet a 30 posti e di ottenere la parte del leone sui mercati comunitari e USA dei jet a 30 posti. Nella maggior parte dei casi di singoli ordinativi consistenti da parte di compagnie aeree (fleet deals), le condizioni di finanziamento del PROEX hanno costituito il fattore più importante che ha indotto le compagnie ad optare per il jet brasiliano.

Date le premesse, la Commissione ha ritenuto che le affermazioni del denunziante riguardo all'esistenza di un ostacolo agli scambi avessero fondamento e che il PROEX determinasse effetti negativi sugli scambi e pregiudizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

Nel corso dell'esame condotto ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi, un panel, costituito dall'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body - "DSB") dell'Organizzazione mondiale del Commercio ("OMC") su richiesta del Canada, ha concluso che i pagamenti del PROEX rappresentavano sovvenzioni alle esportazioni vietate, incompatibili con l'articolo 3 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("ASMC"). Le conclusioni e le raccomandazioni del panel sono state confermate dall'organo di appello dell'OMC ed entrambe le relazioni sono state adottate dal DSB il 20 agosto 1999.

Il 19 novembre 1999, il Brasile ha informato il DSB di aver apportato modifiche al PROEX ("PROEX II") volte ad attuare le raccomandazioni del DSB. Il Canada ha tuttavia ritenuto che il PROEX II continuasse a fornire sovvenzioni alle esportazioni contrarie all'ASMC e ha avviato una procedura di verifica della conformità ai sensi dell'articolo 21.5 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding - "DSU"). Il panel responsabile della verifica della conformità e l'organo di appello hanno confermato la posizione del Canada, rilevando che anche il PROEX II costituiva una sovvenzione illegale alle esportazioni.

Il 6 dicembre 2000, il Brasile ha adottato un'ulteriore versione riveduta del PROEX ("PROEX III") e il Canada ha avviato una nuova procedura di verifica della conformità ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del DSU per accertare la compatibilità con le disposizioni dell'OMC. Questa volta, la relazione del panel (adottata dal DSB il 23 agosto 2001) concludeva che, diversamente dalle versioni precedenti, il PROEX III di per sé non contravveniva all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'ASMC poiché nel quadro di tale programma il Brasile non forniva crediti all'esportazione in misura e a condizioni tali dal costituire sovvenzioni. Le conclusioni del panel si riferivano esclusivamente ai termini del PROEX III in quanto legge, indipendentemente dalla sua applicazione. In esse si affermava chiaramente che non era automatico che le future applicazioni del PROEX III sarebbero state conformi a quanto previsto nell'ASMC.

Dopo l'adozione della relazione del panel da parte dell'DSB, le Comunità europee hanno affermato che avrebbero continuato a seguire con attenzione la questione per accertarsi del rispetto da parte del Brasile degli obblighi imposti dall'OMC nell'applicazione del PROEX III a singole operazioni. Negli ultimi due anni la situazione è stata seguita attentamente, tuttavia non sono pervenute segnalazioni o prove contro il Brasile in questo settore.

In mancanza di elementi che indichino pratiche commerciali sleali attuate dal Brasile dopo l'adozione della relazione del panel dell'OMC relativa al PROEX III, le Comunità europee ritengono che non siano necessarie azioni e che pertanto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, il procedimento deve essere chiuso.

Il comitato consultivo è stato sentito in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

Il procedimento d'esame relativo al programma brasiliano di finanziamento delle esportazioni "PROEX" applicato al settore aereo regionale, aperto il 17 aprile 1999, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione