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Decisione Proxima/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi non aderenti alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima") (2004/190/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, considerando quanto segue:

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2003/681/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Il 29 febbraio 2004, a seguito della raccomandazione del capo della missione di polizia EUPOL "Proxima" e tenuto conto dei pareri del rappresentante speciale dell'UE nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accogliere i contributi di alcuni paesi terzi non aderenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Contributi di Stati terzi non aderenti I contributi dei seguenti paesi terzi non aderenti sono accolti per EUPOL "Proxima":

— Norvegia,

— Svizzera,

— Turchia,

— Ucraina.

Art. 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2004. Per il Comitato politico e di sicurezza D. Kelleher Il Presidente