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Decisione della Commissione del 25 febbraio 2004 che adotta il programma di lavoro per il 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/192/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l'articolo 110,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)3, in particolare l'articolo 8,

L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio.

In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione e precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati.

In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 28 marzo 2003 sulle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione dedicata alla Commissione), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, purché ciò costituisca un quadro sufficientemente dettagliato.

L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma, che fissa le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse.

Il programma di lavoro per il 2004 dovrebbe pertanto essere adottato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma,

DECIDE:

Art. 1

È adottato il programma di lavoro 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato.

Il direttore generale della DG "Salute e tutela dei consumatori" pubblica il programma annuale e ne garantisce l'attuazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione