Decisione della Commissione del 30 marzo 2004 concernente il regime di aiuti a favore di determinate imprese dell’industria carboniera, nella Comunità autonoma di Castilla y León, concesso dalla Spagna per gli anni 2001 e 2002 [notificata con il numero C(2004) 927] (Il testo in lingua spagnola è l’unico facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/140/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
avendo invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità dell’articolo/degli articoli di cui sopra1 e considerate tali osservazioni,
1. Procedimento
Con lettera del 19 giugno 2000, protocollata dalla Commissione con il numero N/776/2000, la Spagna ha comunicato alla Commissione un progetto di misure di aiuto all’attività mineraria della Comunità autonoma di Castilla y León. Il progetto di misure a favore del settore minerario includeva determinati regimi di aiuto all’industria carboniera previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell’industria carboniera2.
Nella sua notifica del 19 giugno 2000, la Spagna comunicava alla Commissione che l’aiuto notificato che la Comunità autonoma di Castilla y León aveva intenzione di concedere sarebbe stato coordinato con gli aiuti concessi dal governo dallo Stato spagnolo.
Con lettera del 25 settembre 2000, la Spagna ha comunicato alla Commissione che, essendo trascorsi tre mesi senza che la Commissione avesse manifestato la propria posizione in materia, le autorità competenti avevano l’intenzione di dar applicazione a tali misure se, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data della comunicazione stessa, non fosse stata adottata nessuna decisione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 3632/93/CECA.
Con lettera del 17 luglio 2002, la Commissione ha chiesto informazioni alla Spagna sugli aiuti concessi all’industria carboniera dal governo di Castilla y León negli anni 2000, 2001 e 2002, pregandola di indicare le imprese beneficiarie, gli importi degli aiuti e la loro finalità, nonché la classificazione nelle categorie previste dalla decisione n. 3632/93/CECA. La Spagna era inoltre invitata a precisare il rapporto di tali aiuti con gli obiettivi e criteri generali stabiliti all’articolo 2 e con i piani notificati dalla Spagna alla Commissione conformemente all’articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA.
Con lettera del 5 settembre 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione gli aiuti concessi alle imprese del settore del carbone della Comunità autonoma di Castilla y León negli anni 2000, 2001 e 2002. La Spagna ha presentato tale notifica conformemente alle norme procedurali fissate dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE3. Nella sua notifica, la Spagna faceva riferimento alla decisione n. 3632/93/CECA, sebbene tale decisione, come il trattato CECA, fosse venuta a scadenza il 23 luglio 2002.
Con lettera del 19 febbraio 2003, la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE contro le misure di aiuto alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell’ambiente, alla formazione e alla sicurezza. La decisione avviava altresì il procedimento contro le misure di aiuto destinate a coprire costi eccezionali, ma tali misure non sono oggetto della presente decisione.
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea4. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull’aiuto/sulla misura in questione.
Non sono state ricevute osservazioni da nessuna delle parti interessate. La Spagna ha inviato complementi di informazione alle date seguenti: 21 marzo 2003, 9 aprile 2003 e 12 dicembre 2003.
2. Descrizione dettagliata dell’aiuto
2.1. Tipi di aiuto
I tipi di aiuto sono i seguenti:
a) aiuti alla ricerca e sviluppo, previsti all’articolo 6 della decisione n. 3632/93/CECA;
b) aiuti per la protezione dell’ambiente, previsti all’articolo 7 della stessa decisione;
c) aiuti per la formazione dei minatori;
d) aiuti per la sicurezza nelle miniere.
2.2. Fondamento giuridico
Costituiscono fondamento giuridico degli aiuti previsti le ordinanze della Consejería de Industria, Comercio y Turismo (ministero regionale dell’Industria, del commercio e del turismo) con le quali viene disciplinata la concessione di aiuti all’attività mineraria, recanti le date del 20 ottobre 2000 (aiuti per l’anno 2000), 19 dicembre 2000 (aiuti per l’anno 2001) e 19 dicembre 2001 (aiuti per l’anno 2002).
2.3. Beneficiari
Beneficiarie degli aiuti previsti sono tutte le imprese minerarie (grandi imprese e PMI) e associazioni di imprese dell’industria carboniera della Comunità di Castilla y León cui si riferisce la decisione n. 3632/93/CECA, aventi l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’utilizzo del carbone. Il numero di imprese o enti beneficiari degli aiuti in questione è stimato a 50.
Castilla y León è una comunità autonoma ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ed è stata classificata come una delle regioni che possono beneficiare di tali aiuti per il periodo 2000-2006.
2.4. Stanziamento
Per finanziare gli aiuti notificati sono previsti i seguenti importi:
| — 2001: | 9015181,56 EUR (1500000000 ESP), |
| — 2002: | 9015181,56 EUR (1500000000 ESP), |
| Totale: | 18030363,12 EUR (3000000000 ESP). |
2.5. Durata del regime
Il regime è giunto a scadenza il 23 luglio 2002.
2.6. Obiettivi dell’aiuto
Costituiscono obiettivo dell’aiuto le misure contemplate nei considerando da 15 a 18, e in primo luogo i seguenti aiuti per la ricerca e lo sviluppo:
promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico in imprese che non hanno mai effettuato questo tipo di attività, o aumentare le attività in questione nelle imprese che già le svolgono abitualmente,
migliorare le condizioni di sicurezza e di sanità del lavoro nelle miniere,
fare un uso ottimale delle riserve e risorse minerarie, migliorando i metodi di sfruttamento e di utilizzo delle medesime,
promuovere l’innovazione tecnologica diretta al miglioramento dell’impatto ambientale delle miniere,
promuovere l’introduzione di migliorie sul piano tecnologico finalizzate ad aumentare il valore aggiunto del prodotto, a facilitarne l’introduzione sui nuovi mercati o a incrementare la produttività,
potenziare la tecnologia applicabile alle attrezzature e i progetti destinati allo sfruttamento, trattamento e utilizzo dei minerali.
Sono progetti prioritari sovvenzionabili dal regime di aiuti in oggetto quelli che sono finalizzati a una delle seguenti priorità:
riduzione del rischio di incidenti catastrofici, esplosioni, incendi, ecc. ed eliminazione delle cause degli incidenti gravi o ad alta frequenza,
studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale nel settore minerario.
I seguenti aiuti per la protezione dell’ambiente:
riduzione del danno causato all’ambiente dalle attività minerarie e metallurgiche,
ripristino dell’ambiente in zone precedentemente adibite ad attività minerarie,
recupero di minerali o metalli a partire dalle discariche.
Sono progetti prioritari sovvenzionabili dal regime di aiuti in questione quelli che sono finalizzati a una delle seguenti priorità:
adeguamento della qualità delle emissioni nell’atmosfera e nei corsi d’acqua pubblici alle norme obbligatorie vigenti in materia di protezione ambientale, a condizione che gli impianti delle imprese siano in funzione da almeno due anni prima dell’entrata in vigore delle summenzionate norme obbligatorie,
miglioramento del livello di protezione ambientale per elevarlo sostanzialmente al di sopra di quanto previsto dalle norme obbligatorie per le imprese minerarie,
sviluppo di misure correttive per l’ambiente già in preda a degrado,
sviluppo di studi e progetti tecnologici che contribuiscano a diminuire il degrado ambientale causato dalle attività minerarie e metallurgiche.
Gli aiuti alla formazione dei minatori, consistenti in progetti relativi ad attività di formazione aventi come obiettivo fondamentale quello di conseguire una buona qualifica tecnica dei lavoratori del settore, allo scopo di minimizzare il numero di incidenti nelle miniere.
Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere, consistenti in progetti di investimento destinati a conseguire il miglioramento della sicurezza degli impianti minerari al di sopra del livello minimo che esige la normativa in vigore.
2.7. Forma assunta dall’aiuto
L’aiuto ha assunto la forma di sovvenzione a fondo perduto.
2.8. Costi ammissibili
Costituiscono costi ammissibili gli aiuti previsti ai considerando da 20 a 23 e in primo luogo i seguenti aiuti alla ricerca e allo sviluppo:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, dediti esclusivamente ad attività di ricerca). Questi costi sono sovvenzionati in funzione del grado di destinazione effettiva all’attività di ricerca e sviluppo beneficiaria della sovvenzione;
b) costi di attrezzature, materiali, terreni e locali utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione su base commerciale) per attività di ricerca. Sono ammissibili i costi di acquisizione di attività fisse materiali ubicate nella regione Castilla y León, nuove o non ancora utilizzate. Tali attività e attrezzature, così come gli impianti e le attrezzature ausiliarie indispensabili al corretto funzionamento degli stessi, dovranno essere utilizzate esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a titolo oneroso) per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) costi dei servizi di consulenza e simili affidati all’esterno e utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca (compresi la ricerca, le conoscenze tecniche, i brevetti, ecc.). Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione necessaria e diretta con l’attività di ricerca e sviluppo;
d) spese generali supplementari direttamente connesse all’attività di ricerca. Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione diretta e necessaria con l’attività di ricerca e sviluppo;
e) altre spese di gestione (come il costo delle attrezzature, delle forniture e prodotti analoghi) direttamente connessi all’attività di ricerca. Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione diretta e necessaria con l’attività di ricerca e sviluppo.
Gli aiuti per la protezione dell’ambiente ammissibili sono rappresentati dai costi di investimento supplementari in terreni, edifici, impianti e beni strumentali necessari per realizzare gli obiettivi ambientali.
Gli aiuti per la formazione ammissibili sono rappresentati dalle spese per il personale docente, dalle spese di viaggio e di soggiorno dei beneficiari della formazione; dalle spese per consumi e ammortamento degli strumenti e delle attrezzature in misura proporzionata al loro utilizzo esclusivo per il progetto di formazione in questione; altre spese di personale fino all’importo totale delle spese ammissibili di cui sopra.
Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere sono rappresentati dai seguenti elementi:
a) acquisizione di attrezzature atte a migliorare la sicurezza degli impianti minerari;
b) spese destinate a migliorare la sicurezza degli impianti e delle maestranze;
c) studi relativi al miglioramento della sicurezza degli impianti minerari.
2.9. Intensità dell’aiuto
L’intensità dell’aiuto è precisata nei considerando da 24 a 27 e in primo luogo, per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, è rappresentata dall’importo lordo degli aiuti seguenti:
per la ricerca industriale, fino al 60 % degli investimenti e delle spese approvati come ammissibili. Se il richiedente è una PMI, l’importo dell’aiuto potrà arrivare al 70 % dei costi ammissibili del progetto,
per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale nel settore minerario, il limite massimo ammissibile sarà pari al 70 % dei costi ammissibili del progetto.
In quanto agli aiuti per la protezione dell’ambiente, per quanto riguarda i progetti in questo settore l’intensità massima potrà raggiungere, in termini di equivalente sovvenzione netto, le percentuali massime per investimento realizzato che risultano dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006, conformemente a quanto disposto dall’allegato II dell’ordinanza. Nel caso delle PMI i tassi potranno essere maggiorati delle percentuali seguenti:
per gli aiuti agli investimenti che contribuiscano ad adeguare le imprese alle nuove norme obbligatorie in materia ambientale, il 15 % lordo dei costi ammissibili,
per gli aiuti agli investimenti che permettano di ottenere un livello di protezione ambientale superiore a quello richiesto dalle norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili,
per gli aiuti agli investimenti destinati a migliorare il livello di protezione dell’ambiente per le imprese di settori in cui non esistono norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili.
Gli aiuti alla formazione dei minatori prevedono che l’importo lordo massimo degli aiuti in materia di formazione sia pari all’80 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere consistono in progetti di sicurezza la cui intensità lorda massima potrà raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.
2.10. Cumulo degli aiuti
Tutti gli aiuti previsti da questo regime saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico che persegue finalità diverse, a condizione di rispettare i limiti massimi fissati nella proposta di regime di aiuti. In ogni caso, l’importo degli aiuti concessi nel quadro del regime non potrà in alcun caso essere tale da superare, isolatamente o cumulato con altri incentivi, sovvenzioni o aiuti, concessi da altre amministrazioni pubbliche o da altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, il costo dell’investimento, spesa o attività effettuata dal beneficiario.
Il cumulo degli aiuti è previsto nei considerando da 29 a 32 e, per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, è rappresentato dagli aiuti per progetti in questo settore che saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità. In caso di cumulo di aiuti, il finanziamento pubblico totale non potrà superare il limite del 70 % delle spese ammissibili.
Per quanto riguarda gli aiuti per la protezione dell’ambiente, essi consistono in aiuti per progetti in questo settore che saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che il totale cumulato non superi i limiti fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni di base dell’ordinanza. L’intensità massima degli aiuti potrà raggiungere, in termini di equivalente sovvenzione netto, le percentuali massime per investimento realizzato che risultano dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006, ossia:
35 % per Burgos e Valladolid,
37 % per Palencia e Segovia,
40 % per le altre province.
Queste percentuali potranno essere maggiorate di una percentuale fino al 15 % lordo quando si tratti di PMI.
L’importo della sovvenzione, specificato ai paragrafi precedenti, potrà essere maggiorato delle seguenti percentuali nel caso delle PMI:
per gli aiuti agli investimenti che contribuiscano ad adeguare le imprese alle nuove norme obbligatorie in materia ambientale, il 15 % lordo dei costi ammissibili,
per gli aiuti agli investimenti che permettano di ottenere un livello di protezione ambientale superiore a quello richiesto dalla norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili,
per gli aiuti agli investimenti destinati a migliorare il livello di protezione dell’ambiente per le imprese di settori in cui non esistono norme obbligatorie: il 20 % lordo dei costi ammissibili.
Per quanto riguarda gli aiuti per la formazione dei minatori, essi consistono in aiuti per progetti di formazione che possono combinarsi con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che il cumulo degli aiuti non superi i limiti fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni di base dell’ordinanza ministeriale spagnola, ossia il 100 % dei costi ammissibili.
Per quanto riguarda gli aiuti per la sicurezza nelle miniere:
Gli aiuti destinati a progetti di sicurezza nelle miniere possono essere combinati con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che gli aiuti cumulati non superino i limiti fissati dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni di base dell’ordinanza, ossia il 100 % dei costi ammissibili.
3. Commenti della Spagna
La Spagna ha presentato alla Commissione complementi di informazione e argomentazioni sul regime di aiuti, rappresentati principalmente dagli elementi seguenti.
Il regime di aiuti per gli anni 2001 e 2002 è stato notificato correttamente ed era completo. Sono state trasmesse alla Commissione tutte le informazioni necessarie e pertanto, a giudizio della Spagna, non era necessario avviare il procedimento. L’aiuto concesso avrebbe dovuto essere considerato aiuto esistente. Di conseguenza la Spagna sollecita la chiusura del procedimento e una decisione positiva. A giudizio della Spagna, il fatto che la Commissione abbia aspettato molto tempo, fino al 17 luglio 2002, per formulare osservazioni sulla notifica è contrario ai principi di corretta amministrazione e di certezza del diritto.
La Comunità autonoma di Castilla y León non ha mai avuto intenzione di applicare un regime che non fosse compatibile con il mercato comune. La Comunità autonoma ha agito in buona fede e in modo molto trasparente. Vista l’assenza di reazioni alla notifica da parte della Commissione, era giustificato che la Comunità autonoma arrivasse alla conclusione che il regime era compatibile con il mercato comune e poteva essere applicato.
La Spagna ritiene che le misure non conferiscano alcun vantaggio alle imprese del settore carboniero, essendo destinate a coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell’ambiente, alla formazione e alla sicurezza nelle miniere sono conformi ai regimi di aiuti statali in materia. Per quanto riguarda l’aiuto alla ricerca e sviluppo, la Spagna ha confermato che la definizione di ricerca industriale è conforme alla definizione contenuta all’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
Per quanto concerne l’aiuto alla protezione dell’ambiente, la Spagna ha trasmesso alla Commissione complementi di informazione sulle diverse categorie di aiuto, sulle norme nazionali e comunitarie da rispettare, sulle miniere di carbone che beneficeranno dell’aiuto, unitamente alle specifiche dei costi relativi al ripristino degli impianti industriali inquinati. La Spagna ha descritto in forma dettagliata le misure oggetto degli aiuti e ha confermato che l’aiuto pari al 15 % dei costi ammissibili per la conformità con la nuova normativa era strettamente limitato a obiettivi ambientali. Nel calcolo netto dell’aiuto si è tenuto conto dei benefici ottenuti in conseguenza dell’investimento. Nel calcolo dei costi ammissibili si è tenuto conto del più elevato valore potenziale delle zone risanate.
Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione, la Spagna ha ritenuto che gli importi delle sovvenzioni fossero molto ridotti e di conseguenza non potessero incidere sulla concorrenza. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alla sicurezza nelle miniere, la Spagna ha sottolineato che la sicurezza nelle miniere non è sempre sufficiente e pertanto è necessario concedere aiuti per questo aspetto. I relativi costi sono eccezionali e devono essere coperti.
La Spagna ha corretto alcuni importi che erano stati concessi a varie imprese del settore del carbone. Erano stati commessi alcuni errori nelle cifre presentate anteriormente.
4. Valutazione del regime di aiuti
La Commissione limita la valutazione alle misure d’aiuto concernenti la ricerca e sviluppo, la protezione dell’ambiente, la formazione e la sicurezza. Le misure d’aiuto destinate a coprire i costi eccezionali, anch’esse oggetto della decisione del 19 febbraio 2003 che dava avvio all’attuale procedimento di indagine, saranno oggetto di una decisione separata. Anche se nella presente decisione si valuterà il regime di aiuti, la Commissione farà riferimento anche a casi individuali, dato che la Spagna ha dato esecuzione all’aiuto.
4.1. Applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio
Dato che sia il trattato CECA sia la decisione n. 3632/93/CECA sono venuti a scadenza il 23 luglio 2003, la compatibilità delle misure notificate deve essere valutata sulla base del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002 sugli aiuti di Stato all’industria carboniera5. È di applicazione l’articolo 14, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
In ogni caso, il passaggio del quadro legislativo dal trattato CECA al trattato CE non dà luogo a conflitti in sede di esame dell’aiuto concesso dalla Comunità autonoma di Castilla y León. Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2002 e della decisione n. 3632/1993/CECA sono quasi uguali e un esame basato sul quadro legislativo del trattato CECA non avrebbe portato ad un risultato diverso.
4.2. Applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1
Per determinare se le misure del regime costituiscano un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è necessario stabilire se esse favoriscono talune imprese, se gli aiuti sono concessi dagli Stati membri con fondi pubblici, se le misure in questione falsano o minacciano di falsare la concorrenza e se possono incidere sugli scambi commerciali fra Stati membri.
La prima condizione dell’articolo 87, paragrafo 1, si riferisce alla possibilità che le misure favoriscano determinati beneficiari. È necessario determinare in primo luogo se le imprese beneficiarie ottengono un beneficio economico e, in secondo luogo, se tale beneficio viene concesso a un tipo particolare di impresa. L’aiuto offre evidenti benefici economici ai suoi beneficiari, costituendo una sovvenzione diretta destinata a coprire spese correnti che sarebbero andate a carico delle imprese stesse. Inoltre, le misure in questione sono destinate unicamente a imprese dell’industria carboniera della Comunità autonoma di Castilla y León. Di conseguenza esse favoriscono talune imprese rispetto alle loro concorrenti e si configurano dunque come selettive.
La seconda condizione dell’articolo 87 si riferisce al fatto che gli aiuti sono stati concessi dagli Stati o mediante risorse statali. In questo caso concreto, l’esistenza di risorse statali è dimostrata dal fatto che la misura è in effetti finanziata attingendo al bilancio pubblico di un’autorità regionale.
A norma delle condizioni terza e quarta dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto non deve né falsare né minacciare di falsare la concorrenza, né incidere o essere suscettibile di incidere sugli scambi commerciali fra Stati membri. Nella fattispecie, le misure minacciano effettivamente di falsare la concorrenza, poiché rafforzano la posizione finanziaria e il campo d’azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ottengono tali benefici. Sebbene il commercio intracomunitario di carbone sia di dimensioni molto ridotte e le imprese interessate non esportino, la produzione nazionale beneficia del fatto che le imprese stabilite negli altri Stati membri hanno minori possibilità di esportare i propri prodotti sul mercato spagnolo. Inoltre, queste misure falsano la concorrenza e incidono sul commercio fra Stati membri nella misura in cui sono complementari ad altre misure approvate dal governo spagnolo.
Per questi motivi, le misure in questione rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e potranno essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se presenteranno le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.
Le deroghe previste dal trattato sono oggetto di orientamenti per queste tre categorie di aiuti, citati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002.
Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [comunicazione 96/C 45/06 del 17 febbraio 19966, modificata dalla comunicazione 98/C 48/02 del 15 febbraio 19987 e dalla comunicazione 2002/C 111/03 dell’8 maggio 20028].
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente [comunicazione 2001/C 37/03 del 3 febbraio 20019].
Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione10.
4.3. Notifica degli aiuti
Per quanto riguarda la notifica degli aiuti che gli Stati membri hanno intenzione di concedere all’industria carboniera, conformemente all’articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA la Spagna ha notificato, il 31 marzo 1998, alla Commissione il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività 1998-2002 basato sul piano 1998-2005 per l’industria carboniera e lo sviluppo alternativo delle zone minerarie, che ha ricevuto parere favorevole della Commissione nella decisione 98/637/CECA11. In esso il governo spagnolo prevede interventi finanziari destinati a coprire gli aiuti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della decisione n. 3632/93/CECA nel quadro dei piani sopra citati.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1407/2002, che coincide con l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli Stati membri notificheranno tutti gli aiuti finanziari che hanno intenzione di concedere a favore dell’industria carboniera nel corso dell’anno seguente. Con lettera del 19 giugno 2000, la Spagna ha notificato la concessione di misure d’aiuto alla Commissione. La Commissione non ha formulato osservazioni rispetto a tale notifica entro il periodo prescritto dall’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 3632/93/CECA e, di conseguenza, l’aiuto corrispondente all’anno 2000 si considera autorizzato, come già concluso nella decisione del 19 febbraio 2003 con la quale la Commissione avviava il procedimento di indagine formale. Tuttavia, come concluso anche nella stessa decisione, la Spagna non ha rispettato gli obblighi di presentazione di notifica preliminare per gli anni 2001 e 2002. Di conseguenza, gli aiuti che Castilla y León ha concesso negli anni 2001 e 2002 e che figurano nella notifica presentata dalla Spagna il 5 settembre 2002 debbono essere considerati come aiuti non notificati.
4.4. Valutazione degli aiuti alla ricerca e sviluppo
La Commissione ha esaminato queste misure di aiuto alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Nel periodo cui si riferiscono gli aiuti, tale disciplina figura nelle seguenti comunicazioni della Commissione: 96/C 45/06 del 17 febbraio 1996, 98/C 48/02 del 13 febbraio 1998 e 2002/C 111/03 dell’8 maggio 2002.
Si tratta degli aiuti seguenti:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 186/01 | 2001 | Carbones de Arlanza SA | 14514,44 |
| 136/02 | 2002 | Alto Bierzo SA | 133829,29 |
Gli aiuti alla R & S concessi dal governo regionale di Castilla y León sono stati oggetto di una procedura di gara aperta e sono destinati ad agevolare lo sviluppo dell’attività di estrazione del carbone in condizioni di sicurezza ottimali e senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
I progetti finanziati erano destinati all’acquisizione di nuove conoscenze che saranno utili per lo sviluppo di nuovi processi estrattivi o per migliorare in misura significativa i processi esistenti. Questi progetti sono stati selezionati perché si è ritenuto che potessero migliorare la comprensione tecnica, organizzativa o scientifica del processo estrattivo o di qualsiasi altra tecnologia pertinente, oltre ad adattare un processo o tecnologia e aumentarne l’efficacia. Questa misura non era destinata a sovvenzionare esperimenti pratici. I progetti svolgeranno una funzione cruciale nella ricerca di nuove soluzioni. L’intenzione delle autorità spagnole era di realizzare o accelerare questi progressi, che rappresentano un contributo importante al conseguimento dell’obiettivo, perseguito dal governo, di disporre di un settore minerario più efficace e competitivo e che non si sarebbero realizzati né applicati su grande scala senza un aiuto finanziario del governo. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene che tali attività siano conformi alla definizione di ricerca industriale contenute nell’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. I risultati finali dell’attività di ricerca saranno utilizzati per sviluppare piani di progetti relativi a processi estrattivi nuovi o modificati.
Le spese ammissibili sono conformi ai costi definiti nell’allegato II della disciplina. L’intensità dell’aiuto è bassa e in entrambi i casi l’aiuto viene concesso a PMI. L’intensità dell’aiuto non supera i limiti fissati dalla sezione 5 della disciplina. Conformemente con quanto disposto alla sezione 6 della disciplina, l’aiuto deve incentivare le imprese del settore minerario a intraprendere attività di R & S supplementari, nonché incoraggiare le imprese che non hanno mai svolto attività di R & S a intraprenderne. Poiché i beneficiari sono PMI, la Commissione presume, conformemente al punto 6.4 della disciplina, che l’aiuto costituisca il necessario incentivo.
La Commissione deve pertanto concludere che il regime di aiuti alla ricerca e sviluppo è conforme alla succitata disciplina.
4.5. Valutazione dell’aiuto per la tutela dell’ambiente
La Commissione analizza questo tipo di misure d’aiuto conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.
Tenendo conto delle informazioni presentate dalla Spagna, la Commissione ritiene che il regime di aiuti sia destinato fra l’altro ad aiutare le PMI ad adeguarsi alle nuove norme comunitarie per un periodo di tre anni a partire dall’adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, a favorire gli investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie e a favorire gli investimenti destinati all’adeguamento a norme nazionali più rigide delle norme comunitarie vigenti. Il regime autorizza tale aiuto fino a un massimo del 15 % lordo dei costi ammissibili, percentuale che è in linea con quanto previsto dalla disciplina. La Commissione ritiene che gli investimenti in questione siano conformi alla sezione E.1.6 della disciplina. Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque, gli investimenti sono indispensabili per controllare la circolazione delle acque provenienti dalle miniere abbandonate. La finalità di tali investimenti è, fra l’altro, di controllare le falde freatiche sotterranee, evitare le inondazioni e contribuire alla circolazione senza rischi dell’acqua proveniente dalle miniere, che deve rispettare le norme di qualità previste dalla legislazione spagnola. La Commissione tiene conto del fatto che, nella definizione dei costi ammissibili ai finanziamenti per gli investimenti, si prevede che nel calcolo netto dell’aiuto siano contabilizzati i benefici ottenuti in conseguenza dell’investimento. Tale elemento è conforme al punto 37 della disciplina. Conformemente al punto 38, i costi ammissibili tengono conto del più elevato valore potenziale delle zone risanate. Per quanto riguarda il risanamento delle miniere, i costi ammissibili si limitano a quelli dello sfruttamento minerario, compresi il personale, i materiali e l’ammortamento delle macchine necessarie per prevenire l’emissione di gas e liquidi delle miniere sotterranee ed evitare l’accesso alle miniere pericolose e l’inquinamento dei corsi d’acqua, così come per la rigenerazione delle scorie. In tal senso il regime è conforme al punto 36 della disciplina.
I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 17/01 | 2001 | M.S.P. | 580027,42 |
| 477/01 | 2001 | Mina la Sierra | 5395,65 |
| 607.1/01 | 2001 | Carbones San Isidro y María | 8106,12 |
| 17/02 | 2002 | M.S.P. | 136450,88 |
si riferiscono al recupero ambientale di miniere a cielo aperto e, nel caso del fascicolo 607.1/01, all’investimento in una stazione di trasformazione e in una linea elettrica.
Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna, la Commissione ritiene che gli interventi realizzati da imprese che contribuiscono a riparare i danni ambientali grazie al risanamento di impianti industriali inquinati possono rientrare nell’ambito d’applicazione della disciplina di cui sopra. I costi del risanamento ambientale sono costi storici. In conseguenza dell’abbandono delle attività estrattive, l’acqua delle miniere trabocca; data la struttura del suolo e l’esistenza di diverse correnti, in molti casi non è chiaro quale miniera è responsabile dell’acqua, che può costituire un pericolo per l’ambiente e che deve essere tenuta sotto controllo. Di conseguenza, non è possibile identificare il responsabile dell’inquinamento, senza contare che in molti casi le miniere hanno cambiato proprietario o non esistono più. La Commissione ritiene pertanto che la responsabilità economica non possa essere attribuita alle imprese che sfruttano attualmente le miniere e dunque, in questi casi, il regime di aiuto destinato a coprire i costi di riabilitazione delle miniere è conforme alla disciplina.
I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 137/01 | 2001 | Alto Bierzo, SA | 93825,20 |
| 237/01 | 2001 | Antracitas de Arlanza | 9916,70 |
| 607.2/01 | 2001 | Carbones San Isidro y María | 8119,04 |
| 1147/01 | 2001 | Coto Minero del Sil | 60101,21 |
| 2117.1/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 55934,56 |
| 2117.2/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 136506,80 |
| 27/02 | 2002 | Hullera Vasco Leonesa | 292504,00 |
| 137/02 | 2002 | Alto Bierzo, SA | 15879,22 |
| 1147.1/02 | 2002 | Coto Minero del Sil | 68582,02 |
| 1147.2/02 | 2002 | Coto Minero del Sil | 47856,86 |
riguardano lavori di risanamento o di sicurezza dei terreni di scarico, di protezione dei corsi d’acqua e di recupero di terreni circostanti le antiche miniere. Per quanto riguarda questi casi individuali, la Commissione prende inoltre in considerazione il fatto che il degrado ambientale si è prodotto nel corso di molti anni, che non esistevano norme in materia di risanamento e che neanche i responsabili sono chiaramente identificabili. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non si possano far sostenere i costi alle imprese sopra citate che attualmente sfruttano la miniera. Conformemente al punto 38 della disciplina, l’intensità degli aiuti non supera il 100 % dei costi ammissibili e non include il 15 % del costo totale del lavoro. I costi ammissibili sono equivalenti al costo dei lavori meno l’incremento del valore del terreno.
I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 2111.1/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 109569,31 |
| 2111.2/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 230183,55 |
| 2111.3/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 121656,87 |
| 2111.4/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 303840,71 |
| 2111.5/01 | 2001 | Unión Minera del Norte | 306940,49 |
| 891/02 | 2002 | Campomanes Hermanos | 89232,00 |
| 2111.1/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 35526,45 |
| 2111.2/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 75452,05 |
| 2111.4/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 118602,83 |
| 2111.5/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 205304,23 |
| 2111.6/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 248210,85 |
| 2111.7/02 | 2002 | Unión Minera del Norte | 626746,00 |
| 211.1/02 | 2002 | Viloria Hermanos SA | 87880,00 |
| 211.2/02 | 2002 | Viloria Hermanos SA | 87880,00 |
pur essendo stati notificati dalla Spagna come aiuti destinati a coprire oneri eccezionali dovuti alla ristrutturazione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002], sono destinati principalmente a fini di protezione ambientale, visto che il loro obiettivo è rappresentato dal risanamento del suolo alla superficie delle miniere e dalla demolizione di impianti fissi in superficie per contribuire a mitigare l’impatto ambientale delle miniere di carbone abbandonate. Nel periodo in cui sono state realizzate queste opere, non vi erano norme relative al ripristino degli impianti interessati.
La Commissione ritiene che, dato il carattere particolare dell’attività mineraria, gran parte dell’attuale inquinamento, provocato da gas e acque provenienti dalle miniere o da depositi esterni di materiali di scarico, sia dovuto ad attività svolte in passato. Si tratta pertanto, nella maggioranza dei casi, di porre rimedio all’impatto della passata attività mineraria: l’aiuto deve essere considerato un costo storico e non è possibile identificare chiaramente i responsabili dell’inquinamento. Di conseguenza, l’aiuto è destinato al risanamento ambientale nelle regioni minerarie. Il danno ambientale inflitto alla qualità del suolo o alle acque di superficie o sotterranee rientra nel campo d’applicazione della disciplina. L’intensità degli aiuti non supera il 100 % dei costi ammissibili e non include il 15 % dell’importo totale dei lavori. I costi ammissibili, che sono rappresentati dal costo dei lavori meno l’incremento del valore del suolo, sono anch’essi conformi alla disciplina.
Alla luce delle considerazioni suesposte e dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna, la Commissione conclude che il regime di aiuti per la tutela dell’ambiente è compatibile con la citata disciplina comunitaria.
4.6. Valutazione degli aiuti per la formazione dei minatori
Conformemente al regolamento (CE) n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all’industria carboniera, in particolare a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e del considerando 21, gli aiuti alla formazione possono essere concessi a condizione di essere conformi alle esigenze e ai criteri stabiliti dalla Commissione per questa classe di aiuti. Di conseguenza, la Commissione ha valutato la compatibilità delle misure d’aiuto in oggetto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 86 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. La Spagna ha dovuto notificare queste misure perché le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica previste dal suddetto regolamento non sono applicabili agli aiuti di Stato all’industria carboniera.
Nel caso degli aiuti seguenti:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 183/01 | 2001 | Carbones de Arlanza SA | 6436,84 |
| 453/01 | 2001 | Mina Adelina SA | 4376,33 |
| 473/01 | 2001 | Mina la Sierra SA | 6565,49 |
| 1353/01 | 2001 | Minas de Valdeloso SL | 7867,25 |
dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna e tenendo conto del fatto che la Spagna garantiva che le intensità massime dell’aiuto, previste dall’articolo 4, erano state rispettate in sede di applicazione del regime, la Commissione ritiene che le misure di aiuto alla formazione dei minatori concesse dalla Comunità di Castilla y León non falsino la concorrenza e possano essere autorizzate a norma del succitato regolamento. A tale proposito il regime contiene un riferimento al regolamento in questione.
4.7. Valutazione dell’aiuto per la sicurezza nelle miniere
Dopo aver esaminato l’aiuto e le informazioni comunicate dalla Spagna, la Commissione ritiene che tale aiuto debba essere valutato sulla base del regolamento (CE) n. 1407/2002.
I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:
| (in EUR) | |||
| Fascicolo | Anno | Impresa | Aiuto |
| 182/01 | 2001 | Carbones de Arlanza SA | 39630,74 |
| 452/01 | 2001 | Mina Adelina SA | 23991,44 |
| 472/01 | 2001 | Mina La Sierra SA | 12020,24 |
| 502/01 | 2001 | Minex, SA | 120202,42 |
| 602.1/01-LE | 2001 | Carb. San Isidro y María | 30050,61 |
| 602.3/01 PA | 2001 | Carb. San Isidro y María | 13044,13 |
| 1352/01 | 2001 | Minas de Valdeloso SL | 35520,76 |
| 452/02 | 2002 | Mina Adelina SA | 16224,00 |
| 502/02 | 2002 | Minex SA | 64835,64 |
| 1142/02 | 2002 | Coto Minero del Sil | 383920,19 |
si riferiscono ai costi che le imprese devono sostenere per migliorare le condizioni di sicurezza e di salubrità. Tali costi non sono connessi con la produzione corrente e sono destinati a investimenti in attrezzature e opere minerarie. A tale proposito, la Commissione ritiene che gli importi concessi non superino i costi delle opere di sicurezza e conclude che tali misure sono conformi all’articolo 7 del regolamento e al punto 1, lettera g), dell’allegato, per quanto riguarda la definizione dei costi cui si fa riferimento all’articolo 7. Su tale base, la Commissione conclude che l’aiuto per la sicurezza nelle miniere è conforme al regolamento.
5. Conclusione
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il regime di aiuti alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell’ambiente, alla formazione e alla sicurezza nelle miniere cui la Spagna ha dato esecuzione a favore di imprese dell’industria carboniera nella Comunità autonoma di Castilla y León negli anni 2001 e 2002, sulla base delle ordinanze del ministero dell’Industria, del commercio e del turismo che disciplinano la concessione di aiuti all’attività mineraria del 19 dicembre 2000 e del 19 dicembre 2001, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato.
Art. 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione Loyola de Palacio Vicepresidente