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Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse (2004/634/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

L'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America1 («l'accordo CMAA») prevede la possibilità di un ampliamento dell'accordo stesso per migliorare la cooperazione doganale e integrarla con accordi su questioni o settori specifici.

La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità, un accordo con gli USA volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse («l'accordo»).

L'accordo estende la cooperazione doganale tra la Comunità e gli USA alla sicurezza dei container e alle questioni connesse. Esso prevede la rapida ed efficace estensione dell'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità che soddisfano le condizioni richieste. L'accordo definisce, inoltre, un programma di lavoro per ulteriori misure di attuazione, come l'elaborazione di norme per le tecniche di gestione dei rischi, le informazioni necessarie per individuare le spedizioni ad alto rischio importate dalle parti e programmi di partenariato industriale.

Il coordinamento esterno delle norme di controllo doganale con gli USA è necessario per garantire la sicurezza della catena di fornitura garantendo al tempo stesso la continuità degli scambi legittimi dei container. In particolare, è essenziale garantire che tutti i porti comunitari possano partecipare all'iniziativa per la sicurezza dei container in base a principi uniformi e che si promuova nei porti americani l'applicazione di norme comparabili. Pertanto, lo scopo principale dell'accordo è agevolare gli scambi legittimi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America (USA), garantendo su base reciproca un alto livello di sicurezza attraverso la cooperazione nello sviluppo di azioni in settori specifici di controllo per i quali è competente la Comunità.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estendere l'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti comunitari tramite intese con gli USA per individuare i porti comunitari che parteciperanno all'iniziativa e in cui è prevista la presenza di funzionari delle dogane statunitensi o di confermare le eventuali dichiarazioni di principi esistenti, purché esse siano conformi al trattato e compatibili con l'accordo CMAA ampliato dall'accordo.

È necessario assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie per intensificare e ampliare ulteriormente la cooperazione doganale nell'ambito dell'accordo CMAA ampliato.

A tal fine, si dovrebbe definire una procedura di consultazione in base alla quale gli Stati membri che prevedono di negoziare intese con gli USA nei settori coperti dall'accordo CMAA ampliato notifichino immediatamente la loro intenzione e forniscano informazioni in merito. Se così richiesto da uno Stato membro o dalla Commissione, entro breve termine le informazioni dovrebbero essere oggetto di consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Lo scopo principale delle consultazioni dovrebbe consistere nell'agevolare lo scambio di informazioni e assicurare la coerenza delle disposizioni rispetto al trattato e alle politiche comuni, in particolare al quadro comune di cooperazione con gli USA definito dall'accordo CMAA ampliato.

Se ritiene che l'intesa che uno Stato membro intende concludere con gli USA sia incompatibile con l'accordo CMAA ampliato o che la questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito dell'accordo CMAA ampliato, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro.

La procedura di consultazione non dovrebbe pregiudicare la competenza rispettiva degli Stati membri e della Comunità a concludere le intese previste.

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse («l'accordo»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

1.

Gli Stati membri possono mantenere o concludere intese con gli USA al fine di includere nell'iniziativa per la sicurezza dei container i porti comunitari. Tali eventuali intese fanno riferimento all'accordo CMAA ampliato e si conformano ad esso comprese le norme minime, una volta che siano state adottate.

La Commissione e gli Stati membri interessati possono consultarsi per assicurare la conformità di tali intese all'accordo CMAA ampliato.

2. Prima di avviare negoziati per intese con gli USA in settori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 ma coperti dall'accordo CMAA ampliato, uno Stato membro avverte la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce in occasione di tale notifica eventuali informazioni utili.

3. Gli Stati membri o la Commissione possono chiedere, entro otto giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, consultazioni con gli altri Stati membri e la Commissione. Tali consultazioni si svolgono entro tre settimane dal ricevimento della notifica. In caso di urgenza, le consultazioni si svolgono senza indugio.

4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni la Commissione esprime un parere scritto sulla compatibilità delle intese notificate con l'accordo CMAA ampliato, indicando se del caso la necessità di trattare la questione nel quadro di detto accordo.

5. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario3.

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri copia delle intese di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché di ogni loro eventuale denuncia o modifica.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDowell