Decisione del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (2004/635/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma1,
vista la proposta della Commissione3,
visto il parere del Parlamento europeo5,
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 25 giugno 2001, dovrebbe essere approvato.
Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in seguito denominato: l'«accordo di associazione»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni della Comunità europea e lo scambio di lettere acclusi all'atto finale.
I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 75 dell'accordo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, caso per caso, dal Consiglio.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare la notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente J. Walsh