DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (2005/75/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori2 (accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche).
La convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale è stata aperta alla firma nella settima sessione della conferenza multilaterale ad alto livello svoltasi ad Honolulu il 5 settembre 2000.
Tale convenzione è aperta all'adesione alla Comunità conformemente al disposto del suo articolo 35.
Tale convenzione è volta a garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, secondo quanto stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dall'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche.
Nella zona della convenzione operano pescatori comunitari. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione regionale per la pesca che questa convenzione intende creare, nel rispetto degli obblighi assunti in conformità del diritto internazionale del mare. La Comunità dovrebbe pertanto aderire a tale convenzione,
DECIDE:
Art. 1
L'adesione della Comunità europea alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale è approvata. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata(e) a depositare lo strumento d'adesione presso il governo della Nuova Zelanda, in conformità dell'articolo 35 di tale convenzione.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente J. WALSH