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Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea (2004/577/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 1o luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra1.

La Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1999/865/CE3. Il regolamento (CE) n. 2743/19995 ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.

La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea,

DECIDE:

Art. 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan nella Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo7 è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitate a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDowell