Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (2004/636/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
La congestione dello spazio aereo e l'imminente realizzazione del «Cielo unico europeo» richiedono l'adozione di disposizioni urgenti a livello comunitario e nell'ambito dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
La Comunità ha la competenza esclusiva o una competenza concorrente con gli Stati membri in alcuni settori retti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997 («la convenzione riveduta»). L'adesione della Comunità ad Eurocontrol allo scopo di esercitare tale competenza è consentita dall'articolo 40 della convenzione riveduta.
La Commissione ha negoziato con le parti contraenti di Eurocontrol, a nome della Comunità, un protocollo di adesione della Comunità europea ad Eurocontrol («il protocollo»).
Il protocollo è stato firmato, a nome della Comunità, l'8 ottobre 2002 a Bruxelles con riserva della sua conclusione.
Conformemente agli obblighi di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri, è opportuno che la Comunità e gli Stati membri che sono membri di Eurocontrol ratifichino simultaneamente il protocollo e la convenzione riveduta per garantire un'applicazione uniforme e completa delle loro disposizioni nella Comunità.
È opportuno approvare il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica presso il governo del Regno del Belgio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, unitamente alla dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione.
Lo strumento di ratifica del protocollo della Comunità è depositato contemporaneamente agli strumenti di ratifica del protocollo e della convenzione riveduta di tutti gli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDowell