DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 2004 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d’intesa che lo accompagna (2004/911/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Il 16 ottobre 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo inteso ad assicurare l’adozione da parte di tale Stato di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di consentire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE2 è subordinata all’applicazione, da parte della Confederazione svizzera, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, in conformità di un accordo concluso tra la Confederazione svizzera e la Comunità.
La Comunità ha deciso di concedere alla Confederazione svizzera l’inserimento nell’accordo di misure equivalenti ai regimi previsti dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi3, e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni tra società consociate di Stati membri diversi4 entrambe nelle loro versioni iniziali.
Occorre approvare e firmare a nome della Comunità l’accordo e il memorandum d’intesa.
È necessario prevedere una procedura semplice e rapida per gli eventuali adattamenti degli allegati I e II dell'accordo,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità europea sia l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, sia il memorandum d’intesa che lo accompagna. I testi dell’accordo e del memorandum d’intesa sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, le modifiche agli allegati dell'accordo che garantiscono che essi corrispondono ai dati relativi alle competenti autorità risultanti dalle notifiche di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 2003/48/CE e ai dati del suo allegato.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo, il memorandum d’intesa e lo scambio di lettere di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo e di cui al memorandum d’intesa, allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo5.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente C. McCREEVY