Decisione del Consiglio del 28 giugno 2004 relativa alla richiesta di adesione del Burkina Faso al protocollo sullo zucchero ACP (2004/527/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La dichiarazione comune di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'accordo di partenariato ACP-CE1 stabilisce che ogni richiesta di uno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), parte contraente dell'accordo ma non espressamente menzionato nel protocollo in questione, di partecipare alle disposizioni del protocollo, viene presa in esame.
Il Burkina Faso è uno Stato ACP, parte contraente dell'accordo di partenariato ACP-CE, e nel novembre 2000 ha chiesto di partecipare alle disposizioni del protocollo in questione.
Con lettera del 30 settembre 2002, gli Stati ACP hanno comunicato il loro consenso all'adesione del Burkina Faso al protocollo in questione.
A seguito dell'esame della richiesta del Burkina Faso, dal quale è emerso che il paese in questione non è un esportatore netto di zucchero e non è in grado di esportare zucchero in via permanente.
È opportuno trasmettere questa conclusione per lettera al Burkina Faso,
DECIDE:
Art. unico
La richiesta di adesione del Burkina Faso al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'accordo di partenariato ACP-CE non è accolta.
La lettera allegata è inviata al Burkina Faso.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004. Per il Consiglio Il presidente M. Cullen