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DECISIONE 2004/810/PESC DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2004 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)1.

L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

In seguito alla decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Art. 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»). Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM