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Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004 relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (2004/585/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca3, e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali.

Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero sia limitato, in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa nonché per ragioni di carattere pratico.

I consigli consultivi regionali sono organizzazioni dirette dalle parti interessate e dovrebbero quindi adattare la loro struttura alle caratteristiche specifiche delle zone di pesca e delle regioni di cui trattasi. La loro istituzione richiede nondimeno un quadro di riferimento generale.

Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca e riconoscendo la preminenza delle parti aventi interessi in materia di pesca considerate le ripercussioni su queste ultime delle decisioni e delle politiche di gestione.

È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per garantire la coerenza su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione4 e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali dovrebbe essere coordinata con quella di detto comitato, al quale, peraltro, essi dovrebbero trasmettere le loro relazioni.

Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avviamento e alle spese d'interpretazione e di traduzione.

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata delle disposizioni finanziarie, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio5,

DECIDE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

  1. 1) «Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;

  2. 2) «settore della pesca»: il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;

  3. 3) «altri gruppi di interesse»: tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.

Art. 2 Istituzione di consigli consultivi regionali

1. È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti voci:

  1. a) Mar Baltico

  2. b) Mare Mediterraneo

  3. c) Mare del Nord

  4. d) Acque nordoccidentali

  5. e) Acque sudoccidentali

  6. f) Stock pelagici

  7. g) Flotta d'alto mare/oceanica.

2. Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate nell'allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

Art. 3 Procedura

1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 2371/2002, e deve contenere:

  1. a) una dichiarazione di obiettivi;

  2. b) i principi operativi;

  3. c) il regolamento interno iniziale;

  4. d) il bilancio stimato;

  5. e) un elenco provvisorio di organizzazioni.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti interessate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto consiglio consultivo regionale.

3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4 Struttura

1. Ogni consiglio consultivo regionale è costituito da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo.

2. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la relazione annuale ed il piano strategico annuale elaborato dal comitato esecutivo.

3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a ventiquattro membri. Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni.

Art. 5 Membri

1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

2. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

4. Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

Art. 6 Partecipazione di non membri

1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

2. La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatori attivi.

3. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatore attivo.

4. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi al consiglio consultivo regionale di cui trattasi quando sono discusse questioni che li riguardano.

5. Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

Art. 7 Funzionamento

1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione compresi, se del caso, un segretariato e gruppi di lavoro.

2. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per garantire la trasparenza in tutte le fasi dell'iter decisionale. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

3. Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. Dopo aver ricevuto le raccomandazioni formulate per iscritto, la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati rispondono specificatamente entro un termine ragionevole e, al più tardi, entro tre mesi.

4. Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

5. Gli Stati membri interessati forniscono l'aiuto appropriato, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

Art. 8 Coordinamento tra i consigli consultivi regionali

Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

Art. 9 Finanziamento

1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario in qualità di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6.

2. La Commissione firma con ogni consiglio consultivo regionale una convenzione di sovvenzione destinata a coprirne le spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione a norma dell'allegato II.

3.

4.

Art. 9 bis Verifiche della Commissione

La Commissione può effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di garantire il rispetto del mandato conferito ai consigli consultivi regionali dal regolamento (CE) n. 2371/2002 e dalla presente decisione.

Art. 10 Relazione annuale e audit

1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario.