Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004 che definisce l'impostazione generale della ripartizione delle risorse a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (2004/586/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione1, in particolare l'articolo 15, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12-13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che hanno dato luogo all’adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che beneficiavano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1268/1999. A seguito della loro adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, questi paesi hanno perso il beneficio del sostegno previsto da detto regolamento. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006.
Nell’adottare i tracciati per la Bulgaria e la Romania proposti dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha approvato la ripartizione tra questi due paesi, rispettivamente 30 % e 70 % delle risorse stanziate per il programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia2, per il programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999, e per lo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) istituito dal regolamento (CE) n. 1267/19993.
La suddetta ripartizione si basa sulle necessità e sulle capacità di assorbimento dei contributi, come previsto all’articolo 15, primo comma, del regolamento (CE) n. 1268/1999, nonché sui criteri per il sostegno finanziario a favore di ognuno dei paesi candidati, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
A norma dell’articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1268/1999, il Consiglio adotta l'impostazione generale della ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per lo strumento SAPARD tra i due rimanenti paesi beneficiari, ossia la Romania e la Bulgaria,
DECIDE:
Art. unico
Per il periodo dal 2004 al 2006, le risorse disponibili in virtù degli impegni presi a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono ripartite tra la Romania e la Bulgaria in ragione del 70 % per la Romania e del 30 % per la Bulgaria.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman