Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004 relativa alla notifica alla Repubblica di Corea del recesso della Comunità europea dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni (2004/589/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, prima frase,
visto l'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni1, adottato con decisione 97/784/CE2, di seguito denominato «accordo»,
vista la proposta della Commissione,
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo, entrambe le parti possono recedere dall'accordo notificando la loro intenzione all'altra parte.
Con il ritiro degli operatori comunitari del settore delle telecomunicazioni, la liberalizzazione del mercato coreano delle telecomunicazioni e la privatizzazione di Korea Telecom, l'accordo è divenuto privo di oggetto.
Anche la Repubblica di Corea ritiene che l'accordo sia divenuto privo di oggetto.
È opportuno che la Comunità receda dall'accordo.
Il Consiglio dovrebbe autorizzare la Commissione a notificare il recesso dall'accordo.
Il memorandum tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea relativo agli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni3 deve essere mantenuto,
DECIDE:
Art. 1
La Comunità recede dall'accordo tra la Repubblica di Corea e la Comunità europea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare tale recesso alla Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente P. H. Donner