diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2004 che approva l’adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997 (2004/597/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (di seguito «la convenzione CIPV») è stata adottata dalla conferenza della FAO nel 1951 ed è entrata in vigore l'anno successivo. Essa è stata successivamente modificata dalla conferenza della FAO nel 1979 e le modifiche sono entrate in vigore nel 1991.

Nel 1997 è stata effettuata un'ulteriore revisione della convenzione CIPV al fine di armonizzarla con l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'atto finale dei negoziati dell'Uruguay Round, di garantirne la coerenza con il nuovo sistema di definizione delle norme internazionali nel quadro della CIPV e di consentire a organismi membri della FAO di diventarne parti contraenti. Il testo riveduto è stato approvato dalla risoluzione 12/97 della conferenza della FAO nel novembre 1997.

Le modifiche al testo riveduto entreranno in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla loro accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti. A partire da tale data, la Comunità europea sarà autorizzata ad aderire alla convenzione CIPV. Attualmente 43 paesi, di cui quattro Stati membri, hanno accettato il testo riveduto.

Una delle principali finalità della convenzione CIPV è di garantire «un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e di definire le opportune misure in tal senso».

La competenza della Comunità di concludere o aderire ad accordi o trattati internazionali deriva non solo dai poteri ad essa esplicitamente conferiti dal trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato e da atti adottati da istituzioni comunitarie ai sensi di tali disposizioni.

Anche il contenuto della convenzione CIPV rientra nel campo di applicazione di norme comunitarie in vigore in tale ambito.

Ne consegue che il contenuto della convenzione CIPV concerne sia la Comunità che i suoi Stati membri.

È opportuno che la Comunità aderisca alla convenzione CIPV limitatamente agli ambiti di sua competenza.

Occorre autorizzare il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

1. La Comunità europea presenta una domanda di adesione alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, limitatamente agli ambiti di sua competenza.

2. Il testo riveduto della convenzione CIPV, approvato dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997, è riportato nell'allegato I.

Art. 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito «FAO»).

2. La dichiarazione di cui all'allegato II sarà contenuta nello strumento di adesione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN