DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2004 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (2005/89/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase,
visto l’atto di adesione del 20031, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Egitto per adeguare l’accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell’adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea.
Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.
Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica araba di Egitto prevede, all’articolo 12, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e fatta salva la sua conclusione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare in via provvisoria il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente L. J. BRINKHORST