diritto.io

DECISIONE 2005/191/PESC DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2004 relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi.

Gli accordi dovrebbero essere approvati,

DECIDE:

Art. 1

Gli accordi tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Romania che istituiscono un quadro per la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e della Romania alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi sono approvati a nome dell'Unione europea. Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare gli accordi allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN