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Decisione del Consiglio del 18 ottobre 2004 relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (2004/746/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra1.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione globale e di riduzione della capacità di produzione in Bulgaria.

Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.

Il 21 novembre 2002, la Repubblica di Bulgaria ha chiesto la proroga di tale periodo.

È opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea.

A tale scopo, il 21 novembre 2002, la Comunità e la Bulgaria hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Commissione per la difesa della concorrenza).

Nel marzo 2004, la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e il piano aziendale dell’unica società che abbia beneficiato o stia beneficiando di un aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e del piano aziendale presentato dalla Bulgaria; la valutazione indica che l'attuazione del programma di ristrutturazione e del piano aziendale garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dal programma è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità della società in questione e che tale entità verrà progressivamente ridotta per poi esaurirsi nel 2005. La valutazione conferma inoltre che la società beneficiaria sarà oggetto di una razionalizzazione globale e che la sua capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e il piano aziendale soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,

DECIDE:

Art. 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Bulgaria ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.

Art. 2

Il periodo durante il quale la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman