Decisione del Consiglio del 18 ottobre 2004 relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (2004/746/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3,
vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo,
visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra1.
A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione globale e di riduzione della capacità di produzione in Bulgaria.
Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.
Il 21 novembre 2002, la Repubblica di Bulgaria ha chiesto la proroga di tale periodo.
È opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea.
A tale scopo, il 21 novembre 2002, la Comunità e la Bulgaria hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.
Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Commissione per la difesa della concorrenza).
Nel marzo 2004, la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e il piano aziendale dell’unica società che abbia beneficiato o stia beneficiando di un aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione.
Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.
La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e del piano aziendale presentato dalla Bulgaria; la valutazione indica che l'attuazione del programma di ristrutturazione e del piano aziendale garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dal programma è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità della società in questione e che tale entità verrà progressivamente ridotta per poi esaurirsi nel 2005. La valutazione conferma inoltre che la società beneficiaria sarà oggetto di una razionalizzazione globale e che la sua capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e il piano aziendale soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,
DECIDE:
Art. 1
Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Bulgaria ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.
Art. 2
Il periodo durante il quale la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. Veerman