Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2004 che individua l’orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (2004/749/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione1, in particolare l’articolo 15, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che hanno dato luogo all'adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che allora beneficiavano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006.
Nell'approvare le tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania proposte dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito, sulla base di un orientamento generale, un criterio di ripartizione tra questi due paesi in ragione, rispettivamente, del 30 % e del 70 % delle risorse stanziate nel quadro del programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia2, del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/19993, e dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999, il criterio di ripartizione tiene conto delle necessità e della capacità di assorbimento dell'assistenza da parte della Bulgaria e della Romania nonché dei criteri riportati all'articolo 4 dello stesso regolamento.
Dal momento che il criterio di ripartizione in ragione del 30 % e del 70 % si applica al triennio 2004-2006 nel suo complesso, è appropriato disporre lo stanziamento annuale delle risorse complessive in base a tale criterio di ripartizione.
Di conseguenza, mentre il criterio del 30 % e del 70 % applicato al triennio 2004-2006 nel suo complesso costituisce l’orientamento generale di ripartizione tra i paesi beneficiari restanti, ossia la Bulgaria e la Romania, lo stanziamento indicativo delle risorse complessive va fissato su base annua secondo una forcella che rifletta tale criterio di ripartizione complessivo,
DECIDE:
Art. unico
In base all’orientamento generale adottato per il periodo triennale 2004-2006, i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 vanno ripartiti tra Bulgaria e Romania in base al criterio di ripartizione, rispettivamente, del 30 % e del 70 %, applicabile a tale periodo nel suo complesso.
Nel corso del periodo triennale di cui al primo paragrafo lo stanziamento annuale dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 va fissato in base ad un criterio di ripartizione indicativo che va dal 65 % al 75 % dei finanziamenti complessivi per la Romania e dal 25 % al 35 % dei finanziamenti complessivi per la Bulgaria.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. Zalm