DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua) (2005/26/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Comunità europea ha competenza esclusiva ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
La Comunità ha firmato e ratificato il 19 dicembre 2003 l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori1.
La Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) è stata istituita dalla convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, conclusa nel 1949. Nel giugno 1998, in occasione della sua 61a riunione, la IATTC ha adottato una risoluzione nella quale le parti contraenti hanno convenuto di redigere una nuova convenzione per rafforzare la Commissione e adeguarne lo statuto, in linea con le disposizioni del diritto internazionale del mare.
Sin dall’inizio la Comunità è stata invitata a partecipare pienamente a questo processo e vi ha contribuito attivamente. Il processo è culminato nell’adozione della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (di seguito «convenzione di Antigua»), nel corso della 70a riunione della IATTC, tenutasi dal 24 al 27 giugno 2003 ad Antigua (Guatemala).
La convenzione di Antigua è stata aperta alla firma il 14 novembre 2003 a Washington (Stati Uniti d’America) e potrà essere sottoscritta fino al 31 dicembre 2004, conformemente al disposto del suo articolo XXVII.
La convenzione di Antigua è aperta alla firma della Comunità conformemente al disposto del suo articolo XXVII, paragrafo 1, lettera c).
Nella zona della convenzione operano pescatori comunitari. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali. Occorre pertanto che la Comunità firmi la convenzione di Antigua,
DECIDE:
Art. 1
È approvata a nome della Comunità europea la firma della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua»), con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il testo della convenzione di Antigua è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione di Antigua a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK