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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2004 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (2004/912/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

L’articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi definite, la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità provvedano all'effettiva attuazione e applicazione di tale accordo a partire dal 1o gennaio 2005.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte di alcuni territori dipendenti o associati degli Stati membri nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo. L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che, qualora le parti contraenti decidano, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2 (1o gennaio 2005), che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2. Non è stata adottata alcuna decisione in tal senso.

Non tutti i paesi terzi in questione riusciranno ad attuare le misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2005. Inoltre, la Svizzera sarà in grado di attuare e applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005 e a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data. Risulta che anche tutti i paesi terzi e i territori dipendenti o associati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo saranno in grado di soddisfare le condizioni di cui a tale paragrafo entro il 1o luglio 2005.

La data del 1° luglio 2005 dovrebbe pertanto essere adottata come nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere che fissa una nuova data di applicazione dell'accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK