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Decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (2004/785/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose1, in particolare l'articolo 4,

Tenuto conto della richiesta del Messico avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, è necessario modificare l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose al fine di proteggere le nuove denominazioni messicane delle bevande spiritose Charanda e Sotol a decorrere dal 29 ottobre 2004.

La Comunità e gli Stati Uniti messicani hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 18 del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'allegato II. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione