Decisione della Commissione del 19 novembre 2004 che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini [notificata con il numero C(2004) 4388] (2004/891/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)2, in particolare l'articolo 11,
sentito il comitato consultivo,
Il 6 dicembre 2001 il CIVB (Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux) ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito: «il regolamento»).
Nella denuncia il CIVB affermava che alle vendite comunitarie di Bordeaux e Médoc in Canada si frapponevano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».
I presunti ostacoli agli scambi sarebbero determinati dall'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa, il quale priva le indicazioni geografiche Bordeaux e Médoc della protezione normalmente prevista dai requisiti in materia di protezione stabiliti dall'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) per le indicazioni geografiche di vini.
La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3.
L'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunziante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di standstill), del TRIPs, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPs.
Dalla procedura d’esame è inoltre emerso che l'emendamento C-57 comporta il rischio di effetti negativi sugli scambi per il denunziante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.
Il 12 febbraio 2003 il comitato consultivo istituito dal regolamento ha esaminato la relazione finale sulla procedura d'esame.
Il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vini e bevande spiritose che stabilisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come «generiche» in Canada, tra cui le denominazioni «Bordeaux», «Médoc» e «Medoc».
Il 9 luglio 2003, la Commissione ha deciso di sospendere4 la procedura d’esame allo scopo di chiuderla non appena il Canada avesse effettivamente eliminato tali denominazioni dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.
Il 30 luglio 2003, il Consiglio ha approvato la conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vino e di bevande spiritose5. L’accordo bilaterale è entrato in vigore il 1o giugno 20046.
Con ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi commerciali7, il Canada ha eliminato le denominazioni Bordeaux, Médoc e Medoc dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.
Occorre chiudere pertanto la procedura d’esame,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione