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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2004 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2004/895/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina1, è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1 dell’accordo di partenariato e di cooperazione, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati dal suo titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.

Nel periodo 1995-2001 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le Parti, mentre negli anni 2002, 2003 e 2004 tali scambi sono stati oggetto di intese specifiche, che è opportuno sostituire con un nuovo accordo per il 2004 che tenga conto delle mutate relazioni tra le Parti.

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Art. 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (o le persone abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente J. P. H. DONNER