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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2004 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (2004/896/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

È opportuno che le parti del protocollo inerenti alla Comunità siano applicate in via provvisoria a partire dalla data di adesione, in attesa del completamento delle procedure relative alla conclusione formale del protocollo stesso,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, con riserva della sua conclusione. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le parti del protocollo inerenti alla Comunità si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell’entrata in vigore del protocollo stesso.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT