DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2004 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, tenuto conto dell’allargamento (2004/881/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
Tenuto conto dell’allargamento, è necessario modificare l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, al fine di proteggere le nuove denominazioni delle bevande alcoliche dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.
La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice I, sezione A. È opportuno approvare tale scambio di lettere.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice I, sezione A, dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il commissario per l’Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione