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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2004 relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché all'approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna (2004/903/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica di San Marino un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità, al fine di consentire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell’accordo, scaturito dai negoziati, riflette debitamente le direttive di negoziato del Consiglio. È accompagnato da un memorandum d’intesa tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di San Marino.

Fatta salva l’adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è opportuno firmare tali due documenti, già vistati in data 12 luglio 2004, e ottenere conferma dell’approvazione del memorandum d’intesa da parte del Consiglio,

DECIDE:

Art. 1

Fatta salva l’adozione in data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo ed il memorandum d’intesa che lo accompagna nonché le lettere della Comunità europea che devono essere scambiate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo e dell’ultimo paragrafo del memorandum d’intesa. Il memorandum d’intesa è approvato dal Consiglio. I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente L. J. BRINKHORST